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Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento a) Decreto del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto, VI Divisione, III Sezione n.-OMISSIS- del 22 dicembre 2022 nella parte in cui rigetta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo per mancanza dei requisiti di legge; b) Giudizio C.M.O. - Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- Verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- dell’11 febbraio 2022 nella parte in cui viene considerata “N.C.” (non classificabile) l’ascrizione tabellare della patologia; c) processo verbale integrativo C.M.O. - Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 2 novembre 2022 nella parte in cui viene considerata “N.C.” l’ascrizione tabellare della patologia; d) parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. -OMISSIS- pos. n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2022 nella parte in cui viene considerata “N.C.” l’ascrizione tabellare della patologia; unitamente ad ogni altro atto procedimentale iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’equo indennizzo.

Giustizia amministrativa202300243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'equo indennizzo, unitamente ai verbali delle Commissioni medico-ospedaliere e al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nella parte relativa alla non classificabilità tabellare della patologia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia polmonare asbesto-correlata e la concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo. Il Comitato di Verifica aveva riconosciuto la dipendenza della patologia da fatti di servizio, in ragione dell'esposizione all'amianto durante l'imbarco su navi militari, ma la Commissione medico-ospedaliera aveva ritenuto la patologia non ascrivibile ad alcuna categoria delle tabelle A e B allegate al d.P.R. n. 834 del 1981. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'erroneità della valutazione medico-legale e ha chiesto l'ascrizione della patologia almeno alla quinta o alla sesta categoria della tabella A. In secondo luogo, ha denunciato difetto di istruttoria, per la commistione tra la patologia asbesto-correlata e una pregressa infezione da Covid-19, per il mancato esame della documentazione sanitaria integrativa, per l'omessa considerazione del giudizio della Commissione delegata che aveva indicato l'ascrivibilità alla quinta categoria della tabella A e per il mancato richiamo di tale giudizio da parte del Comitato. In terzo luogo, ha sostenuto che, dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire ulteriori chiarimenti sulla non classificabilità, anche mediante un giudizio di equivalenza. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'equo indennizzo e una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui non hanno disposto sull'ascrizione della patologia a una categoria delle tabelle A o B e hanno conseguentemente respinto le domande relative alla pensione privilegiata e all'equo indennizzo, disponendo la rinnovazione del procedimento. Il secondo motivo è stato accolto per difetto di istruttoria: la Commissione ha confuso la patologia da esposizione all'amianto con l'infezione da Covid-19, non ha esaminato la documentazione sanitaria integrativa relativa anche alla comparsa di un nodulo polmonare, ha ignorato il precedente giudizio della Commissione delegata favorevole all'ascrizione alla quinta categoria della tabella A e il Comitato non ha considerato il parere della Commissione che aveva visitato il ricorrente. È stato accolto anche il terzo motivo: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio imponeva all'Amministrazione di acquisire chiarimenti sulle ragioni della non classificabilità di una patologia qualificata come fibrosi polmonare asbesto-correlata, anche con riferimento alla possibilità di equivalenza tabellare. Il primo motivo è stato respinto, poiché il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale degli organi medico-legali né procedere a una nuova classificazione della patologia; per la stessa ragione è stata respinta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. È stata respinta anche la domanda di accertamento del diritto all'equo indennizzo, perché tale diritto presuppone il previo inquadramento della patologia in una categoria tabellare, attività riservata all'Amministrazione. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 461/2001

    I compiti delle Commissioni sono disciplinati dal titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare.

    La disposizione rinvia alla disciplina del codice dell'ordinamento militare per i compiti delle Commissioni medico-ospedaliere nell'accertamento delle infermità dipendenti da causa di servizio.

  • art. 198, commi 1 e 4, d.lgs. n. 66/2010

    La Commissione effettua la diagnosi dell'infermità o lesione; effettua la visita e redige processo verbale contenente anche l'indicazione della categoria.

    L'ascrizione della patologia a una categoria di compenso e l'indicazione della categoria spettano alla Commissione che ha effettuato la visita del soggetto; la valutazione deve risultare dal verbale insieme agli elementi istruttori e diagnostici considerati.

  • art. 11, quarto comma, d.P.R. n. 915/1978

    giudizio di equivalenza alle predette categorie

    L'Amministrazione deve considerare, ove ricorrano i presupposti, anche l'equivalenza della menomazione alle categorie tabellari previste.

  • d.P.R. n. 834/1981, tabelle A e B

    Le tabelle costituiscono il parametro per l'inquadramento della menomazione ai fini della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo; il previo inquadramento tabellare è necessario per il riconoscimento dell'equo indennizzo.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della memoria difensiva depositata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ascrizione di un'infermità a una categoria di compenso deve essere effettuata dalla Commissione medico-ospedaliera che ha sottoposto l'interessato a visita, sulla base di un verbale contenente il giudizio diagnostico, gli elementi valutati e l'indicazione della categoria; una diversa Commissione che esamini soltanto la documentazione non può ignorare senza motivazione il giudizio espresso dalla Commissione che ha effettuato la visita.
  • Quando l'Amministrazione riconosce la dipendenza da causa di servizio di una patologia, ma ne dichiara la non classificabilità tabellare, deve svolgere un'istruttoria effettiva e coerente sulle ragioni della non ascrivibilità, esaminando la documentazione sanitaria prodotta e valutando, ove previsto, anche l'equivalenza alle categorie tabellari.
  • La sovrapposizione, nella valutazione medico-legale, tra la patologia posta a fondamento dell'istanza e una diversa affezione soltanto incidentalmente risultante dalla documentazione sanitaria integra difetto di istruttoria quando impedisce di individuare correttamente la patologia da valutare e il relativo quadro clinico.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali degli organi medico-legali in presenza di carenze istruttorie, travisamenti o illogicità, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione determinando direttamente la categoria tabellare spettante.
  • L'accertamento del diritto all'equo indennizzo presuppone il previo inquadramento della menomazione in una delle categorie tabellari previste; finché tale valutazione tecnico-amministrativa non sia stata correttamente compiuta, il giudice non può riconoscere direttamente il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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