Cassazione Penale, Sentenza n. 36318/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per vari motivi: a) esclusione della legittima difesa putativa; b) esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa; c) mancata riqualificazione in omicidio preterintenzionale (si contesta invece il dolo diretto); d) contestazione del concorso anomalo di Angela Scarfò nella fornitura dell'arma e nella partecipazione al fatto; e) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. I fatti oggetto del giudizio: il 22 giugno 2017 Michele Scarfò sparò e uccise Giuseppe Piazza con una pistola di proprietà di Angela; le corti di merito ritennero inattendibile la versione difensiva (legittima difesa), conclusero per il dolo e riconobbero il concorso anomalo di Angela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso ritenendoli infondati. Motivazione essenziale: la Corte d'appello ha svolto una valutazione probatoria coerente e analitica, ritenendo credibile la deposizione oculare di Imane Azzarrari e coerenti i risultatI della consulenza medico-legale; non risultano elementi probatori che attestino la presenza di arma in mano alla vittima o una ragionevole impossibilità di allontanamento tale da giustificare la difesa putativa o l'eccesso colposo; la condotta di Michele (pistola pronta, esplosione di più colpi al busto) è stata interpretata come manifestazione di dolo diretto; il contributo di Angela (possesso dell'arma, consegna apparente, incitamento) è stato ritenuto idoneo a integrare il concorso anomalo. Esito pratico: rigetto del ricorso e conferma delle condanne di merito (pena confermata per Michele; pena di Angela ridotta in appello a 11 anni e confermata), condanna alle spese processuali e rifusione spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorso e valutato dai giudici in relazione alla possibilità di contestare la prova testimonial; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità dell'occhio testimone effettuata dai giudici di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di apprezzamento e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.
art. 59 cod. pen.
Riferito al concorso di persone nel reato e alle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha valutato l'esistenza del concorso anomalo di Angela sulla base di nesso causale e prevedibilità.
art. 116 cod. pen.
Richiamato in relazione alle circostanze diminutive; la Corte ha valutato e respinto l'istanza di applicazione diversa rispetto a quanto deciso in grado di merito.
art. 55 cod. pen.
Richiamato in tema di eccesso colposo in legittima difesa: la Corte sottolinea che l'eccesso colposo presuppone la sussistenza della scriminante, che qui è stata esclusa.
art. 575 cod. pen.
Norma relativa all'omicidio volontario: applicata con riferimento alla qualificazione del fatto come dolo diretto.
art. 584 cod. pen.
Norma relativa all'omicidio preterintenzionale: esclusa in favore della qualificazione per dolo diretto, secondo la valutazione dei giudici di merito.
art. 62 n. 2 cod. pen.
Norma sulla provocazione come circostanza attenuante: i giudici hanno ritenuto che non sussistesse l'offesa ingiusta idonea a scatenare uno stato d'ira giustificante la reazione, o che la sproporzione fosse tale da escludere la riconducibilità alla provocazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nella disamina del concorso di persone e della distinzione tra concorso anomalo e responsabilità dolosa comune; la sentenza richiama il principio che se l'evento più grave è voluto allora opera la partecipazione dolosa.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il sindacato in cassazione è limitato ai vizi indicati da detta norma e non alla valutazione di merito delle prove.
Massime di principio
- Per invocare la legittima difesa (reale o putativa) è necessario dimostrare un pericolo attuale e ingiusto, l'inevitabilità della reazione e la proporzionalità tra difesa e offesa; la sola storia di contrasti o il carattere provocatorio della vittima non bastano.
- L'eccesso colposo in legittima difesa è ipotizzabile solo se sussisteva in primo luogo la scriminante della legittima difesa; se questa è esclusa, non si puo' validamente sostenere un "eccesso" colposo della medesima scriminante.
- La qualificazione del fatto come omicidio volontario o preterintenzionale dipende da elementi concreti della condotta (modalità di impiego dell'arma, numero e direzione dei colpi, condotta antecedente): portare e usare una pistola carica e sparare più colpi ravvicinati verso il busto sono indici forti di dolo.
- Per ravvisare il concorso anomalo è necessario accertare non solo il nesso causale ma anche la prevedibilità dell'evento più grave: la fornitura dell'arma, la conoscenza della personalità dell'aggressore e l'incoraggiamento possono integrare il concorso anomalo se l'evento letale era prevedibile.
- La circostanza attenuante della provocazione richiede che l'offesa ingiusta sia tale da produrre uno stato d'ira e che sussista un nesso causale tra offesa e reazione; reazioni macroscopicamente sproporzionate possono escludere l'attenuante poiché fanno emergere motivazioni diverse dalla sola ire.
- In sede di impugnazione la semplice contestazione della valutazione della prova testimoniale è insufficiente: bisogna indicare vizi formali o errori sistematici nella motivazione; la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la logicità del percorso argomentativo dei giudici di merito, non riconsidera i fatti.
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