Cassazione Penale, Sentenza n. 29338/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento per violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (aggravante dell'esposizione alla pubblica fede) e vizi di motivazione nella qualificazione giuridica, lamentando che la sentenza non avesse specificato la causale che giustificava l'esposizione alla pubblica fede. In memoria difensiva è stata altresì sollevata la questione della procedibilità per difetto o remissione di querela.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., così come modificato dalla legge n. 103/2017, perché il motivo proposto non rientra nei casi ammessi o non costituisce errore manifestamente evidente nell'erronea qualificazione giuridica. La Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fosse adeguatamente motivata in forma succinta e che i fatti (la persona offesa aveva lasciato la borsa nel negozio recandosi in altro locale rendendola non vigilabile) giustificassero la qualificazione con l'aggravante contestata. Per effetto dell'inammissibilità non è stato possibile procedere ad accertamenti sulla querela o sulla sua remissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, codice penale
L'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" è stata ritenuta presente in relazione alle modalità del fatto (la borsa lasciata incustodita nel negozio). La Corte ha ritenuto che la qualificazione adottata non fosse manifestamente erronea rispetto al capo di imputazione e alla descrizione succinta del fatto.
art. 444 codice di procedura penale
La sentenza di patteggiamento può essere motivata in modo succinto: l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e la sentenza che recepisce l'accordo è adeguatamente motivata anche con una breve descrizione del fatto desumibile dal capo di imputazione.
art. 448, comma 2-bis, codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103/2017)
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento: sono proponibili solo motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (ma solo se l'errore è manifesto) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 129 codice di procedura penale
La Corte ha richiamato l'art. 129 c.p.p. per escludere la sussistenza di presupposti ostativi alla pronuncia che recepisce l'accordo; in sostanza è stato verificato che non vi fossero cause che impedissero l'accoglimento del patteggiamento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte ha osservato che le modifiche sulla procedibilità (reati divenuti procedibili a querela) non incidono sull'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità e non prevalgono sul giudicato sostanziale nei procedimenti di Cassazione pendenti.
legge n. 103/2017
Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. limitando i motivi di ricorso in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento; la Corte ha applicato tale limitazione per esaminare l'ammissibilità del ricorso.
art. 27 Costituzione
Richiamato dalla giurisprudenza come criterio di verifica della congruità della pena patteggiata; la Corte ha considerato che la pena concordata risultava congrua nei limiti richiamati dall'art. 27 Cost.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il ricorso per cassazione è fortemente limitato: sono ammessi solo specifici motivi (art. 448, comma 2-bis) e l'erronea qualificazione giuridica è rilevabile in Cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla sentenza.
- La sentenza che recepisce un patteggiamento può essere motivata in modo succinto: una breve descrizione dei fatti desumibile dal capo di imputazione è in genere sufficiente e non comporta di per sé vizio di motivazione.
- Mere asserzioni generiche o non autosufficienti sulla scorretta qualificazione giuridica non sono idonee a superare il filtro di ammissibilità imposto dall'art. 448, comma 2-bis, e saranno dichiarate inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non procede ad accertamenti incidenti (ad es. sulla mancanza o remissione della querela) che richiederebbero l'esame del merito; quindi questioni di procedibilità collegate alla querela possono rimanere non esaminate se il ricorso non è ammissibile.
- Le modifiche legislative successive (es. cambi di procedibilità) non sempre incidono sui ricorsi già pendenti in Cassazione quando prevale l'inammissibilità dell'impugnazione; pertanto è importante valutare tempestivamente le questioni di procedibilità in sede di merito o nelle fasi procedurali appropriate.
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