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Ordinanza

Ordinanza n. 5/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2370/2025, resa tra le parti, depositata in data 27 ottobre 2025 e notificata in data 29 ottobre 2025, con cui era accolto (nei limiti indicati in motivazione con riferimento alla motivazione) il ricorso proposto per l'annullamento: - della determinazione -OMISSIS- del 20 febbraio 2025, notificata a parte originaria ricorrente in data 26 febbraio 2025, adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza - I reparto- Ufficio personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, con la quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento ex l.n. 104/1992, avanzata il 3 giugno 2024; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 opposto a parte ricorrente in data 14 novembre 2024; - di tutti gli atti del procedimento che hanno dato luogo all’adozione del diniego impugnato, esibiti in data 19 marzo 2025 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui hanno ravvisato motivi ostativi alla concessione del trasferimento del ricorrente da Palermo a Napoli; - di ogni atto presupposto connesso o conseguenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’originario ricorrente; nonché per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. a disporre il trasferimento dell’istante per assistere i genitori disabili in condizioni di gravità ex art. 33, co. 5 l. n. 104/1992 presso la sede di Napoli; nonché ancora per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento per assistenza ai disabili presso la provincia di Napoli, in una sede prossima all’abitazione della madre e del padre cui deve prestare assistenza;

Giustizia amministrativa202501256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Terza, n. 2370/2025, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 da Palermo a Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Ha contestato la ritenuta carenza istruttoria e motivazionale del diniego di trasferimento richiesto dal militare ai sensi della l. 104/1992 per assistere i genitori disabili in condizioni di gravità. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento aveva adeguatamente valorizzato la peculiarità del Reparto di Palermo, il contesto territoriale e le carenze di organico, e che aveva considerato la presenza di altri figli territorialmente prossimi ai genitori, rilevante ai fini della verifica della possibilità di prestare assistenza. Ha inoltre dedotto, sotto il profilo del periculum in mora, che l'eventuale trasferimento avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile all'organizzazione e all'operatività dell'Amministrazione. Il militare si è costituito per resistere, rappresentando anche l'incremento in corso dell'organico di Palermo.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare dell'Amministrazione e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che il trasferimento previsto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 richieda un complessivo bilanciamento tra l'interesse del dipendente all'assistenza del familiare disabile e gli interessi pubblici, comprendenti la presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, le esigenze organizzative e operative dell'Amministrazione e la necessità di evitare un uso strumentale della normativa. In ragione di tale bilanciamento e dell'opportunità di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, è stata concessa la sospensione cautelare, con fissazione dell'udienza pubblica demandata a separato decreto. È stata esclusa la preclusione alla riproposizione dell'istanza da parte dell'interessato qualora mutino le condizioni. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda originaria di condanna dell'Amministrazione.

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il trasferimento per assistenza a familiare disabile richiede un complessivo bilanciamento tra l'interesse del dipendente, la presenza di altri familiari idonei all'assistenza, le esigenze organizzative e operative dell'Amministrazione e la prevenzione di usi strumentali della disciplina.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Il trasferimento del dipendente pubblico richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 non opera in modo automatico, ma presuppone il complessivo bilanciamento tra l'esigenza di assistenza al familiare disabile e gli interessi organizzativi e operativi dell'Amministrazione.
  • Nel bilanciamento relativo al trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, l'Amministrazione può considerare la presenza di altri familiari territorialmente prossimi e concretamente in grado di prestare la dovuta assistenza.
  • La valutazione amministrativa può comprendere anche le esigenze di organico e le peculiarità operative del reparto di provenienza, nonché la necessità di impedire un uso strumentale della disciplina posta a tutela delle persone con disabilità grave.
  • La riproposizione dell'istanza di trasferimento per assistenza non è preclusa quando mutino le condizioni di fatto rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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