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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento della deliberazione dell’A.S.P. di Enna n. 1953 del 23 dicembre 2024 e dei relativi allegati “A” e “B”;

Giustizia amministrativa202501062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna recante la procedura per l’accesso alle RSA e le regole per la certificazione dello stato di demenza con disturbi del comportamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore RSA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, accreditata per la gestione di una RSA, ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha disciplinato l’accesso alle RSA e la certificazione dello stato di demenza. Ha dedotto, anzitutto, il difetto assoluto di attribuzione dell’ASP, sostenendo che essa avrebbe integrato la disciplina regionale in assenza di potere. Ha inoltre censurato le specifiche regole concernenti: il limite massimo di dodici mesi consecutivi di permanenza in RSA; le dimissioni necessarie per il passaggio dal modulo geriatrico al modulo Alzheimer; la necessità di una certificazione proveniente da un Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze ai fini dell’accesso; gli accertamenti diagnostici richiesti per i pazienti con deterioramento cognitivo. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione e di interesse. Il terzo motivo è stato inoltre proposto, in parte, nell’interesse dei pazienti, con riferimento alle modalità di valutazione o rivalutazione clinica, mentre il quinto motivo ha contestato l’elenco degli esami diagnostici routinari riguardanti la sfera del paziente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto corretta la notificazione all’Assessorato regionale quale mera litis denuntiatio e ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la controversia riguardava la legittimità della disciplina amministrativa sull’accesso alle RSA e non pretese economiche derivanti dal contratto con l’ASP. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la parte del terzo motivo relativa alla valutazione o rivalutazione dei pazienti già ricoverati, rilevando che la ricorrente aveva agito per tutelare diritti dei pazienti e non un interesse proprio. Ha dichiarato altresì inammissibile, per genericità e carenza di interesse, il quinto motivo relativo agli esami diagnostici, riferiti esclusivamente alla sfera del paziente. Nel merito, ha respinto il motivo sul difetto di attribuzione, poiché l’art. 2, comma 1, della l.r. n. 5/2009 attribuisce espressamente all’ASP il compito di attuare gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale. Ha accolto invece la censura relativa al limite dei dodici mesi, annullando la deliberazione nella parte in cui configurava tale durata come limite massimo inderogabile. Secondo il TAR, l’art. 5 del D.A. n. 1325/2010 consente la prosecuzione del ricovero oltre i dodici mesi quando ricorrano comprovate ragioni mediche e sia presentata una proposta di prosecuzione all’UVM territoriale. Ha respinto le censure relative al passaggio dal modulo geriatrico a quello Alzheimer e al coinvolgimento dei CDCD. Tali previsioni sono state ritenute ragionevoli, coerenti con la disciplina regionale e giustificate dalla discrezionalità amministrativa in materia di programmazione e organizzazione sanitaria. Il coinvolgimento dei CDCD è stato ritenuto compatibile con la valutazione multidimensionale prevista dal D.A. n. 1325/2010 e con la normativa successiva, che attribuisce ai CDCD un ruolo centrale nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con disturbi cognitivi o demenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile, in parte accolto e per il resto respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l.r. n. 5/2009

    attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale

    La disposizione attribuisce all’ASP la competenza ad attuare gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, sicché non sussiste difetto assoluto di attribuzione nell’adozione di regole organizzative sull’accesso alle RSA.

  • D.A. n. 1325 del 24 maggio 2010, art. 5

    Il programma assistenziale predisposto deve contenere l’indicazione dei tempi di permanenza in R.S.A., che comunque non possono superare i 12 mesi consecutivi e di norma non possono essere inferiori a giorni 30

    Il limite di dodici mesi non è inderogabile: la stessa disposizione consente di prolungare il ricovero oltre il termine previsto quando ricorrano comprovate ragioni mediche e la richiesta sia sottoposta all’UVM territoriale.

  • Accordo del 30 ottobre 2014 della Conferenza Unificata

    Piano nazionale demenze e strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze

    Costituisce il quadro successivo che valorizza la centralità dei CDCD nella diagnosi e nella presa in carico delle persone affette da disturbi cognitivi o demenza.

  • D.A. n. 220 del 13 maggio 2020

    Recepisce il Piano nazionale demenze e giustifica il coinvolgimento dei CDCD nella diagnosi, nella definizione del piano terapeutico e nell’elaborazione del piano assistenziale individualizzato.

Massime di principio

  • L’amministrazione sanitaria territoriale cui la legge regionale attribuisce l’attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale è competente ad adottare regole organizzative e operative sull’accesso alle RSA, purché tali regole rispettino la disciplina regionale sovraordinata.
  • Quando la disciplina regionale prevede un termine ordinario o massimo per la permanenza in RSA, ma stabilisce anche una procedura per la prosecuzione del ricovero per comprovate ragioni mediche, l’amministrazione non può trasformare quel termine in un limite inderogabile; è illegittima la disposizione che esclude in assoluto la prosecuzione oltre tale termine.
  • Le scelte di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari sono caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto i profili della logicità, coerenza e idoneità rispetto agli obiettivi di un adeguato sistema sanitario.
  • È legittimo prevedere il coinvolgimento dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze nella diagnosi, nella definizione del piano terapeutico e nell’elaborazione del piano assistenziale ai fini dell’accesso alle RSA, quando tale coinvolgimento sia compatibile con la valutazione multidimensionale prevista dalla disciplina regionale e non comporti una preclusione irragionevole all’accesso.
  • Un operatore economico del settore sanitario non ha interesse a impugnare disposizioni che incidono esclusivamente sulla sfera del paziente o che sono dedotte nell’interesse alla salute e alla dignità di quest’ultimo, senza allegare una lesione diretta e personale della propria posizione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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