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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26061/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/12/2022 con cui il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Sedki Akkari con sentenza del G.U.P. di Chiavari del 30/10/2012, confermata dalla Corte di appello di Genova il 29/04/2015 (irrevocabile il 12/07/2016). Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 674 c.p.p., 163, 164, comma 4, e 168, comma 3 c.p.) sostenendo che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto revocare il beneficio perché la Corte d'appello era a conoscenza delle precedenti sospensioni e non aveva revocato la concessione, per cui la questione sarebbe stata già in qualche misura conosciuta o decisa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca operata dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 168 (ultimo comma) per violazione dell'art. 164, comma 4 (esistenza di causa ostativa data dalla concessione del beneficio per tre volte). La Corte ha affermato che il fatto che la Corte d'appello fosse a conoscenza delle precedenti sospensioni non preclude la possibilità per il giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione in esecuzione, soprattutto quando il giudice d'appello non si sia pronunciato sulla questione a seguito di impugnazione, richiesta del pubblico ministero o d'ufficio. Perciò il provvedimento di revoca è legittimo e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato come norme procedurali relative al ricorso per cassazione; la Corte non ha ritenuto che la dedotta violazione procedurale potesse prevalere sulla valutazione di merito sulla revoca del beneficio

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle disposizioni sul beneficio della sospensione condizionale; la sentenza utilizza il quadro normativo per valutare le condizioni e le cause ostative

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Interpretata come norma che configura una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale quando il beneficio è stato concesso più volte (nel caso concreto: tre volte); la sua violazione giustifica la revoca del beneficio

  • art. 168 cod. pen. (comma primo, n. 2 e ultimo comma)

    Distinte ipotesi di revoca: il comma primo, n.2 riguarda la revoca per eventi che determinerebbero il venir meno del beneficio (es. nuova condanna entro termine quinquennale), mentre l'ultimo comma autorizza il giudice dell'esecuzione a procedere alla revoca in caso di violazione delle condizioni o di cause ostative non corrette in sede di cognizione; la Corte ha ritenuto opportuno applicare l'ultimo comma per la revoca in esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021 (Stambazzi)

    Precedente richiamato per affermare che l'omissione del giudice d'appello nel pronunciarsi su una causa ostativa, quando non sollecitato dal pubblico ministero o non intervenuto d'ufficio, non impedisce al giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca in esecuzione

Massime di principio

  • La revoca in fase esecutiva della sospensione condizionale della pena è legittima quando emerge una causa ostativa (es. il beneficio già concesso ripetutamente) anche se la Corte d'appello era a conoscenza della circostanza, purché quella Corte non si sia pronunciata espressamente sulla questione a seguito di impugnazione o sollecito del pubblico ministero
  • La conoscenza 'de facto' di una causa ostativa da parte del giudice d'appello non forma automaticamente un giudicato che precluda la revoca in esecuzione: è rilevante che il giudice d'appello si sia effettivamente pronunciato sulla legittimità del beneficio o che sia stato sollecitato a farlo
  • Se la revoca si fonda su fatti o condizioni diversi da quelli disciplinati dal comma primo dell'art. 168 (per esempio non entro il termine quinquennale per nuova condanna), il giudice dell'esecuzione può comunque utilizzare la norma residuale (ultimo comma) per revocare la sospensione in presenza di cause ostative
  • Per la difesa, è strategico ottenere una pronuncia formale della Corte d'appello sul tema delle cause ostative o dimostrare che il pubblico ministero abbia sollecitato l'appello; in assenza di ciò la revoca esecutiva resta possibile
  • La condanna alle spese in Cassazione segue il rigetto del ricorso ex art. 616 c.p.p.; i ricorsi basati solo su argomentazioni di conoscenza informale della situazione da parte di altri giudici rischiano di essere dichiarati infondati

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