Cassazione Penale, Sentenza n. 17865/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello denunciando: 1) vizio di motivazione per avere la Corte qualificato come testimoni — e non come persone gravate da indizi di reità — alcuni sacerdoti la cui posizione sarebbe stata supportata da elementi indiziari (ricevute sottoscritte, documenti di versamento, dichiarazioni discordanti di Mons. Corgnali); 2) vizio di motivazione sull'attendibilità delle testimonianze, sostenendo che la Corte ha ritenuto decisive le dichiarazioni convergenti dei testi ma non avrebbe considerato plausibili spiegazioni alternative (es. versamenti non effettuati sui conti parrocchiali, il ruolo di uno dei testi come vicepresidente di un'associazione culturale), e che la convergenza poteva essere il frutto di un accordo o influenza tra i testi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la qualificazione dei sacerdoti come semplici testimoni (assenza di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e mancanza di inequivoci indizi di reità) e aveva fornito ragioni logiche e coerenti sulla attendibilità delle dichiarazioni. La Cassazione ha altresì ribadito i limiti del sindacato di legittimità (non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Regione Friuli Venezia Giulia, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori. (Si segnala che, nella pronuncia d'appello impugnata, la Corte di appello aveva precedentemente dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni capi fino al 17/10/2011 e aveva rideterminato la pena per i reati successivi in mesi otto di reclusione.)
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale), art. 646 cod. pen., art. 316-bis cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati contestati all'imputato; citate in quanto oggetto dell'imputazione (alcuni capi sono stati dichiarati estinti per prescrizione fino al 17/10/2011).
art. 335 cod. proc. pen.
Registro degli indagati: la Corte ha rilevato che i sacerdoti non risultavano iscritti in detto registro, elemento considerato ai fini della loro qualificazione come testimoni e non come persone gravate da indizi di reità.
art. 63 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inutilizzabilità della deposizione di chi sia indiziato di reato; la Corte ha applicato il principio che per escludere la testimonianza debbono emergere inequivoci indizi noti al giudice procedente, non semplici sospetti o congetture.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Norme processuali eccezionali richiamate per la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (modalità di svolgimento del procedimento), la cui operatività è stata prorogata.
Massime di principio
- La qualificazione di una persona come testimone o come indagato dipende dall'esistenza di inequivoci indizi noti al giudice: mere sospetti, ricevute o discrepanze non sono automaticamente sufficienti per trasformare un testimone in persona gravata da indizi di reità.
- Per escludere la utilizzabilità della testimonianza ai sensi dell'art. 63 c.p.p. occorrono elementi precisi e conducente a un serio sospetto; valutazioni speculative o intuizioni personali dell'interrogante non bastano.
- La Corte di Cassazione verifica la logicità e la congruità della motivazione del giudice di merito, ma non può sostituirsi a quest'ultimo in una rivalutazione complessiva del materiale probatorio: non è ammessa una 'rilettura' dei fatti per ottenere una diversa valutazione del merito.
- La convergenza di dichiarazioni rese indipendentemente in tempi diversi può legittimamente rafforzare l'attendibilità dei testi, purché il giudice di merito dia ragioni plausibili per escludere un accordo tra testimoni.
- Le contestazioni meramente assertive che non evidenziano vizi logici nella motivazione della decisione di merito sono destinate a essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare specifici errori di diritto o di logica argomentativa.
- Quando vi sono più reati commessi nel tempo, la prescrizione può essere valutata articolo per articolo e periodo per periodo: parte delle imputazioni può estinguersi per prescrizione mentre altre, posteriori, restano perseguibili.
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