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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15597/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per la restituzione di una somma corrisposta in eccesso a titolo di trattamento di fine servizio (TFS). Il dipendente aveva percepito inizialmente il TFS sulla base della retribuzione dirigenziale di fatto collegata a un incarico provvisorio di reggenza; successivamente l'amministrazione datrice di lavoro comunicava che il calcolo era errato perché andava presa a base la retribuzione riferita alla qualifica formale di inquadramento. L'ente previdenziale riliquidava quindi il TFS in misura inferiore e chiedeva la restituzione dell'eccedenza. Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda restitutoria, deducendo: 1) violazione degli artt. 26 e 30 d.P.R. 1032/1973, sostenendo che dovesse applicarsi il termine annuale di cui all'art. 30, comma 1, e non il termine di 60 giorni previsto dall'art. 26, comma 6, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 30; 2) che il termine di 60 giorni dovesse essere solo aggiuntivo e interno a quello annuale; 3) che il TFS fosse correttamente liquidato in base alle mansioni superiori svolte e ai richiamati precedenti costituzionali e normativi; 4) nullità della sentenza e omesso esame in punto di quantificazione dell'importo da restituire, che avrebbe dovuto essere considerato al netto dei contributi trattenuti. Nella memoria finale richiamava anche la giurisprudenza CEDU sull'affidamento del percettore e la sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023 sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, per sostenere l'irripetibilità o comunque la protezione dell'affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo e accolto il quarto. Ha confermato l'interpretazione per cui, quando l'errore nella liquidazione del TFS dipende da una successiva comunicazione dell'amministrazione di appartenenza che ricalcola il trattamento, si applica l'art. 26, comma 6, d.P.R. 1032/1973, richiamato dall'art. 30, ultimo comma, e il termine per la rettifica/restituzione decorre dalla ricezione di tale comunicazione. Ha invece ritenuto fondata la censura sulla mancata considerazione dell'importo dovuto al netto delle ritenute di legge, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna del ricorrente a restituire all'ente l'importo percepito al netto delle ritenute. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 1032 del 1973

    Per le modifiche dei provvedimenti dell'amministrazione statale che comportino variazioni della buonuscita già erogata, la comunicazione all'amministrazione del Fondo consente il recupero delle somme non dovute; il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione di tale comunicazione quando l'errore proviene da una diversa amministrazione.

  • art. 30 d.P.R. n. 1032 del 1973

    commi 1 e 2; ultimo comma

    La disciplina generale prevede la revoca/modifica/rettifica entro un anno per errori di fatto o di calcolo imputabili all'amministrazione del Fondo; tuttavia l'ultimo comma richiama il caso dell'art. 26, comma 6, assoggettandolo al termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione di appartenenza.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente e valutato dalla Corte nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la soluzione ermeneutica accolta.

  • art. 97 Cost.

    Usato come parametro di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa, a sostegno della lettura che differenzia il termine a seconda della fonte dell'errore.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente in chiave di buona fede e correttezza; la Corte non ne ha tratto un effetto ostativo al recupero, dato il regime speciale del d.P.R. 1032/1973.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non ha inciso sull'esito, poiché la Corte ha privilegiato il dato letterale e sistematico della disciplina speciale.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere un limite di buona fede alla ripetizione; la Corte ha escluso che esso impedisca il recupero previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione giurisprudenziale consolidata, senza ripetizione estesa degli argomenti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito la cassazione con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2033 c.c.

    Evocato dal ricorrente nel richiamo alla giurisprudenza CEDU e alla disciplina generale dell'indebito; la Corte ha precisato che qui opera una disciplina speciale del TFS.

  • art. 1 Prot. addiz. CEDU

    Richiamato in memoria dal ricorrente per sostenere l'incidenza sull'affidamento del percettore, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Serve a qualificare l'incarico temporaneo di reggenza e le mansioni superiori svolte dal dipendente, ma non incide sulla base di calcolo del TFS.

  • artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973

    Richiamati per affermare che, in caso di reggenza dirigenziale senza effettiva qualifica dirigenziale, la base di calcolo dell'indennità resta lo stipendio della qualifica di appartenenza.

Massime di principio

  • Quando la disciplina speciale del trattamento di fine servizio prevede un rinvio espresso a una specifica ipotesi di rettifica conseguente a comunicazione dell'amministrazione di appartenenza, il termine per la revoca o il recupero decorre da tale comunicazione e non dalla originaria liquidazione.
  • Il termine annuale previsto per gli errori di fatto o di calcolo imputabili all'ente erogatore opera per le ipotesi in cui l'errore sia riconoscibile sin dall'emanazione del provvedimento; se invece l'errore deriva da informazioni provenienti da un'altra pubblica amministrazione, si applica il diverso termine breve previsto dalla norma speciale richiamata.
  • La base di calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente pubblico che abbia svolto mansioni superiori o un incarico dirigenziale temporaneo in reggenza resta ancorata alla qualifica di appartenenza e non alla retribuzione percepita per l'esercizio provvisorio delle funzioni superiori, salvo diversa previsione normativa.
  • Le censure che contestano l'applicazione di un orientamento di legittimità consolidato sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando il motivo non si confronta con il principio già affermato dalla giurisprudenza di cassazione.
  • In tema di ripetizione di somme indebitamente erogate, l'importo da restituire deve essere determinato con riferimento a quanto effettivamente percepito dal destinatario, con esclusione delle ritenute di legge ove non siano entrate nella sua disponibilità economica.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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