Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25046/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna sostenendo: 1) violazione delle norme sulle testimonianze (art. 195 e art. 194 c.p.p.), in quanto la condanna si sarebbe basata su una testimonianza de relato resa dal carabiniere Natalicchio riferente quanto visto dal collega Ruggeri, teste poi non escusso dal pubblico ministero; si contestava altresì che la rinuncia difensiva all'escussione non fosse valida; 2) illogicità e insufficienza della motivazione rispetto alle modalità di asportazione delle mattonelle (argomentando che gli attrezzi descritti non sarebbero stati idonei a staccare le piastrelle senza rumori rilevabili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che non è maturata la prescrizione a causa dell'applicazione della recidiva che allunga i termini di prescrizione; ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la deposizione di Natalicchio perché lo stesso aveva effettivamente partecipato all'operazione con il collega Ruggeri, aveva sottoscritto il verbale di arresto e la contestazione riferita rientrava in un continuum operativo, per cui non si trattava di mera testimonianza de relato vietata. Inoltre la Corte ha ritenuto che la difesa, nel dibattimento, non avesse mostrato interesse ad escutere il collega Ruggeri (nessuna domanda e consenso alla rinuncia del PM), rendendo utilizzabile la dichiarazione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mira a questioni di merito basate su congetture non supportate dagli atti. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della condanna impugnata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.p.

    comma 1, 2 e 3 (richiamati nel ricorso); comma 4 citato nel contesto di art. 194

    La Corte ha ritenuto che il divieto di utilizzare dichiarazioni "de relato" non fosse applicabile nel caso perché l'agente verbalizzante aveva partecipato direttamente all'operazione e aveva sottoscritto il verbale; inoltre la mancata escussione del teste diretto in sede dibattimentale, senza richiesta difensiva, ha legittimato l'utilizzo delle dichiarazioni rese in appello.

  • art. 194 c.p.p.

    comma 4 (richiamato nel ricorso)

    La Corte ha escluso che il richiamo a tale disposizione impedisse l'utilizzo della deposizione di un agente che partecipò all'attività investigativa e sottoscrisse gli atti; la verbalizzazione dell'attività di polizia giudiziaria è stata considerata compatibile con la successiva deposizione del verbalizzante.

  • art. 499 c.p.p.

    comma 5 (richiamato dalla Corte)

    La Corte ha richiamato la possibilità di consultare atti/documenti per la memoria del teste e ha ritenuto legittimo l'uso, in dibattimento, degli atti di polizia giudiziaria sottoscritti dall'agente per integrare la sua deposizione.

  • art. 606 c.p.p.

    lett. c) (richiamata come titolo del primo motivo di ricorso)

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo insufficiente a dimostrare l'illegittimità della prova contestata.

  • art. 157 e art. 161 c.p.

    richiamati nella determinazione del termine di prescrizione (con riferimento all'aumento per recidiva)

    La Corte ha calcolato il termine di prescrizione considerando l'aumento di pena derivante dalla recidiva specifica, con la conseguenza che la prescrizione non era maturata.

  • art. 63 c.p.

    comma 4 (richiamato nel provvedimento in relazione alla recidiva)

    Applicazione della recidiva che aumenta la pena base, incidendo sul computo dei termini di prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    citato nella sentenza per la condanna alle spese

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 56 c.p.

    richiamato nella ricostituzione dell'originaria imputazione (tentativo)

    Richiamato come norma sulla tentata fattispecie penale; la Corte ha confermato la riqualificazione in tentato furto.

Massime di principio

  • La deposizione di un agente di polizia giudiziaria che ha partecipato direttamente all'operazione e ha sottoscritto gli atti può riferire anche particolari osservati dal collega nell'ambito dello stesso continuum operativo; non sempre si configura una vietata "testimonianza de relato".
  • La utilizzabilità di dichiarazioni rese da un teste indiretto in appello può dipendere dalla condotta delle parti nel primo grado: se la difesa non ha chiesto l'escussione del teste diretto (o ha manifestato rinuncia/assenza di domande), la Corte può ritenere utilizzabili le dichiarazioni de relato.
  • In cassazione le questioni che si basano su mere contestazioni di merito o su congetture (ad es. sulla presunta implausibilità tecnica di una modalità esecutiva) sono spesso inammissibili salvo che si dimostri un evidente vizio logico-giuridico nella motivazione dei giudici di merito.
  • Per contestare l'utilizzabilità di una prova in sede di cassazione è necessario individuare specificamente gli atti viziati e spiegare in che modo il vizio abbia inciso decisivamente sul complessivo compendio probatorio; argomentazioni generiche sono inammissibili o inefficaci.
  • La presenza di recidiva incide sul calcolo del termine di prescrizione aumentando la pena base e, di conseguenza, il termine prescrizionale; quindi una contestazione sulla prescrizione deve tener conto degli effetti della recidiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.