Cassazione Civile, Ordinanza n. 15687/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile commerciale locato, già condotto in locazione dalla ricorrente. Dopo l'acquisto da parte della società poi fallita, l'acquirente aveva promosso azione di sfratto per morosità e risoluzione del contratto di locazione; la conduttrice si era opposta sostenendo di aver sospeso legittimamente il pagamento dei canoni. In via riconvenzionale aveva dedotto la violazione del proprio diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto ex artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978, chiedendo la restituzione dei canoni medio tempore versati e, inoltre, aveva chiesto di chiamare in causa la venditrice per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali diritti. Dopo il fallimento dell'acquirente, la ricorrente aveva trasferito in sede concorsuale la domanda di ripetizione dei canoni, chiedendone l'ammissione al passivo. Il credito fu però respinto e il Tribunale rigettò l'opposizione ex art. 98 l. fall., rilevando che la domanda restitutoria presupponeva il previo accertamento del riscatto, già negato in altro giudizio di merito per tardivo esercizio del diritto, e che la nuova impostazione risarcitoria era inammissibile perché introdotta solo in comparsa conclusionale, oltre che comunque non adeguatamente allegata e provata. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nel separato giudizio di merito sarebbe stata accertata la validità del contratto di locazione e la violazione del diritto di prelazione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme di diritto, lamentando che i fatti posti a base della domanda dovessero ritenersi pacifici ex art. 115 c.p.c. e che il tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio di cassazione sulla sentenza che aveva dichiarato la decadenza dal riscatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non attaccava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla novità della domanda risarcitoria, che il tribunale aveva esaminato anche nel merito. Ha parimenti ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che non veniva mossa una reale censura al rigetto dell'ammissione del credito restitutorio e che la ricorrente invocava erroneamente l'art. 115 c.p.c. Inoltre, il rapporto di pregiudizialità non imponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c., ma eventualmente il diverso meccanismo della ammissione con riserva nello stato passivo ai sensi dell'art. 96 l. fall.; comunque, la questione era ormai superata dal passaggio in giudicato della sentenza d'appello nel giudizio pregiudicante, essendo stato respinto il relativo ricorso per cassazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 38 e 39 L. n. 392/1978
disciplinano il diritto di prelazione e il diritto di riscatto del conduttore dell'immobile locato; nel caso concreto il loro esercizio tempestivo costituiva il presupposto della pretesa restitutoria.
art. 98 l. fall.
regola l'opposizione allo stato passivo; la domanda di ammissione del credito era stata respinta anche in questa fase.
art. 115 c.p.c.
la Corte esclude che la ricorrente abbia dedotto una reale violazione del principio di non contestazione, poiché la questione decisiva non era quella dei fatti pacifici ma la preclusione derivante dal precedente accertamento sul riscatto.
art. 295 c.p.c.
non era la norma corretta per chiedere la sospensione del giudizio di opposizione, poiché la pregiudizialità rilevante nel caso di specie avrebbe potuto operare al più sul piano della verifica del passivo con riserva.
art. 96 l. fall.
la Corte richiama la possibilità che, in presenza di una questione pregiudicante, il credito sia ammesso con riserva nello stato passivo, anziché sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche o diverse da quelle poste a base della decisione.
- La domanda risarcitoria proposta solo in sede di conclusioni, e quindi introducente un diverso titolo di responsabilità rispetto alla domanda originaria, può essere dichiarata inammissibile per novità, indipendentemente da un eventuale esame incidentale anche nel merito.
- Quando il credito fatto valere nello stato passivo dipende dall'accertamento di un diritto pregiudicante già controverso in altro giudizio, la corretta tutela nel processo concorsuale può essere l'ammissione con riserva, non necessariamente la sospensione ex art. 295 c.p.c.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è inconferente se la questione decisiva non riguarda la contestazione dei fatti, ma l'efficacia preclusiva di un precedente giudicato o di un precedente rigetto definitivo su un presupposto logico-giuridico della domanda.
- Una volta che il giudizio pregiudicante si sia definito con sentenza passata in giudicato, viene meno la base per invocare ulteriori sospensioni del giudizio dipendente.
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