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Sentenza

Sentenza n. 6465/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202308414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giusti motivi. È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 10 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata secondo la forma prevista dall'art. 74 c.p.a., richiamato in epigrafe; dal testo non emerge una specifica applicazione ulteriore della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può giustificare la compensazione delle spese di lite qualora il giudice ravvisi giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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