Sentenza n. 8633/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del SILENZIO-INADEMPIMENTO DELLA P.A. EX ARTT. 31 E 117 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE ex artt. 55 e 56 C.P.A. su istanza di rilascio del visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di convocazione e lavorazione della domanda di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e di trattazione della domanda di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, fondata su un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. È stata inoltre formulata un'istanza cautelare ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la fondatezza dell'azione contro il silenzio né ha disposto la sospensione cautelare. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito speciale per la tutela contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato per l'istanza cautelare di sospensione proposta dal ricorrente.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per l'istanza cautelare monocratica proposta dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la successiva attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione fa venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione di provvedere, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisce attivazione del relativo procedimento e rende improcedibile l'azione contro il silenzio limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di avviare e trattare la domanda.
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