Cassazione Civile, Sentenza n. 37564/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e deduce più motivi in cassazione: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c. per presunta errata valutazione e inquadramento temporale della documentazione relativa alla richiesta di sospensione ex L. 225/2012 e alla risposta dell'agente della riscossione; 2) violazione dell'art. 1, co. 538/540, legge n. 228/2012, sostenendo che la risposta fosse emessa dall'agente della riscossione e non dall'ente impositore e quindi invalida ai fini del silenzio-assenso; 3) omissione del giudice d'appello nel pronunciarsi sulle eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e sulla prescrizione dei crediti poste a base della comunicazione preventiva di ipoteca (incidendo sull'ammontare del credito da garantire); altri motivi collegati (quarto e quinto) rilevanti in funzione delle eccezioni da riesaminare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché si limitava a censurare valutazioni di fatto e l'apprezzamento probatorio del giudice di merito (non sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge); il secondo perché introduceva nuove censure non tempestivamente dedotte nei precedenti gradi. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle e sulla prescrizione, che potevano incidere sull'importo per cui è richiesta l'iscrizione ipotecaria. Perciò la sentenza impugnata è cassata per questo motivo e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, affinché si pronunci sulle eccezioni omesse e, se del caso, ridetermini l'importo per il quale l'ipoteca può essere iscritta. I restanti motivi sono assorbiti e le spese del giudizio di legittimità sono regolate.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina il limite minimo del credito ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria; la Corte rileva che la verifica di legittimità dell'iscrizione deve tener conto dell'ammontare del credito effettivamente dovuto, che può essere influenzato da nullità di notifiche o prescrizione.
art. 76 d.P.R. n. 602/1973
Prevede la soglia riguardante il pignoramento; nel caso in esame è richiamato per confronto con il minor limite previsto dall'art. 77 in ordine alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
art. 1 decreto-legge n. 193/2016, conv. con modif. dalla legge n. 225/2016
Ha disposto la cessazione di Equitalia e il subentro ex lege dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nella titolarità dei rapporti attivi e passivi (successione in universum ius), con il risultato che l'agente estinto non perde automaticamente la rappresentanza processuale fino alla sostituzione del difensore (perpetuatio).
art. 85 c.p.c. (perpetuatio dell'ufficio del difensore)
Consente al procuratore già costituito di mantenere lo ius postulandi anche dopo l'estinzione della società che lo aveva nominato, fino alla sua sostituzione; ciò giustifica la presenza in giudizio del difensore di Equitalia anche dopo la trasformazione/estinzione societaria.
art. 115 c.p.c.
Norma sul potere istruttorio del giudice e apprezzamento della prova; la Corte ricorda che la cassazione non sindaca valutazioni di merito purché non concernano l'utilizzo di prove non dedotte o illegittimamente acquisite.
art. 2967 c.c.
Riguarda l'onere della prova in tema di prescrizione; la Corte osserva che la violazione di tale precetto si configura solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella prevista dalla norma.
art. 360 c.p.c. (co. 1, nn. 3, 4, 5)
Indica i motivi di ricorso per cassazione: errore nella valutazione del diritto (n.3), omissione di pronuncia su questioni rilevanti (n.4) e motivi di diritto relativi alla valutazione delle prove (n.5). La Corte ha usato queste distinzioni per dichiarare inammissibili alcuni motivi e riqualificarne uno (omessa pronuncia) al fine di esaminarlo.
art. 1, co. 538/540, legge n. 228/2012
Regola il procedimento di sospensione/silenzio-assenso in materia di riscossione; nel caso è stata discussa la rilevanza della risposta dell'agente della riscossione ai fini della formazione del silenzio-assenso e la competenza dell'ente che risponde.
art. 112 c.p.c.
Obbliga il giudice a decidere su tutte le eccezioni e domande; la mancata pronuncia su eccezioni rilevanti ha giustificato la cassazione e il rinvio.
art. 8 legge n. 212/2000
Principio di buona amministrazione e informazioni del contribuente; citato in relazione ai doveri degli enti coinvolti nel procedimento di riscossione e notifiche.
art. 2470 c.c.
Rilevante in tema di liquidazione/responsabilità societaria nel contesto della cessazione di Equitalia, richiamato a supporto delle considerazioni sulla successione degli obblighi.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove del giudice di merito sono in genere inammissibili, salvo che coinvolgano questioni di diritto o omissioni di pronuncia.
- Le eccezioni di nullità delle notifiche e di prescrizione, se non valutate dal giudice d'appello e se rilevanti ai fini dell'ammontare del credito, devono essere pronunciate poiché possono incidere sulla legittimità e sulla misura dell'iscrizione ipotecaria; la loro omissione legittima la cassazione con rinvio.
- Le nuove ragioni di impugnazione non sollevate nei precedenti gradi (prime deduzioni) sono inammissibili in cassazione; è quindi fondamentale dedurre tempestivamente questioni importanti (es. incompetenza dell'ente che ha risposto, nullità di notifiche).
- Nel caso di estinzione/trasformazione dell'agente della riscossione (es. Equitalia) e del subentro dell'ente pubblico, il procuratore già costituito mantiene lo ius postulandi fino alla sua sostituzione; pertanto la costituzione e le difese svolte dal precedente difensore restano valide fino a revoca o sostituzione.
- Prima di valutare questioni di legittimità costituzionale o di rilevanza generale di una norma (es. art. 77 d.P.R. 602/1973), il giudice deve accertare preliminarmente fatti e eccezioni che incidono concretamente sull'applicazione della norma (es. importo dovuto, nullità, prescrizione).
- La verifica del rispetto della soglia minima per l'iscrizione ipotecaria richiede la determinazione corretta dell'ammontare del credito effettivamente dovuto; eventuali riduzioni per nullità di notifiche o prescrizione possono rendere illegittima l'iscrizione per difetto di soglia.
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