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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22669/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese, e ha posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (organismo crisi)

La controversia

Il soggetto istante aveva chiesto l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma il giudice delegato ne aveva dichiarato l'inammissibilità; il reclamo proposto contro tale provvedimento era stato rigettato dal Tribunale. Contro il decreto del Tribunale è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, senza che l'intimato svolgesse difese. La Corte, in via pregiudiziale, ha però rilevato che il provvedimento impugnato non è suscettibile di ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., perché non è definitivo, non preclude la riproposizione della domanda ed è privo di attitudine al giudicato su diritti soggettivi.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Non è ammesso ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto reiettivo del reclamo contro il rigetto della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, perché il provvedimento non ha carattere definitivo né natura decisoria su diritti soggettivi ed è privo di giudicato.

  • art. 10, comma 6, L. n. 3/2012

    Norma richiamata quale base del reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il decreto che rigetta il reclamo contro l'inammissibilità della domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. se non è definitivo e resta riproponibile la domanda.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario è necessario che il provvedimento impugnato abbia contenuto decisorio su diritti soggettivi e sia idoneo al passaggio in giudicato; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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