Cassazione Penale, Sentenza n. 48550/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per anni due) disposta dalla sentenza del 20/04/2023. Il difensore ha lamentato omissione o mancata esplicita applicazione della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e carenza/contraddittorietà della motivazione sul punto: il giudice avrebbe motivato il diniego di revoca della patente evidenziando una colpa non elevata e un pericolo modesto, ma non avrebbe spiegato perché comunque fosse applicata una sospensione superiore alla media edittale (anni due), né se e in quale misura fosse stata operata la riduzione prevista dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato relativamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Ha affermato che la graduazione della sospensione della patente deve essere motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada ("in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare"). Poiché la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente tali parametri e non ha chiarito se e in quale misura sia stata applicata la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Prato (diversa composizione) per nuovo esame su quel punto, dichiarando irrevocabili le rimanenti statuizioni.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato (nel caso di specie, il reato contestato all'imputato). La sentenza di merito applicava la pena per il reato previsto da questa disposizione.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 222 cod. strada
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e, nel comma 2-bis, la possibilità di una diminuzione "fino a un terzo" quando la pena è applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la Corte ha richiamato la necessità che tale riduzione, se operata, sia espressamente motivata.
art. 222, comma 2-bis cod. strada
"(disposizione che prevede la diminuzione fino a un terzo in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.)"
La Corte osserva che, trattandosi di norma che riduce la sanzione in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice deve indicare se e in quale misura ha operato la riduzione; l'omissione di tale esplicitazione rende la determinazione della durata carente.
art. 218, comma 2 cod. strada
"in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare"
Criteri vincolanti per la determinazione della durata della sospensione della patente: il giudice deve motivare la misura adottata facendo riferimento esplicito a questi parametri; detta motivazione è distinta da quella della pena penale.
art. 444 c.p.p.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/accordo). La norma incide sulla possibile riduzione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis.
art. 133 cod. proc. pen.
Richiamata dalla sentenza per evidenziare che i criteri di graduazione della pena penale non sono sovrapponibili a quelli per le sanzioni amministrative accessorie; la Corte sottolinea l'autonomia delle motivazioni.
art. 624 c.p.p.
Richiamato in relazione alla dichiarazione di irrevocabilità delle rimanenti statuizioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La motivazione della durata di una sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) è autonoma rispetto alla motivazione della pena penale e deve riferirsi espressamente ai criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione).
- Se il giudice si discosta dalla misura media edittale della sospensione, è obbligato a spiegare in concreto perché i parametri valutati giustificano una sanzione superiore: il superamento della media richiede motivazione addizionale e specifica.
- Quando sussiste la possibilità di una riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis (es. in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), il giudice deve indicare chiaramente se e in quale misura ha operato tale riduzione; l'omissione costituisce vizio motivazionale.
- La valutazione del grado di colpa o del pericolo derivante dall'ulteriore circolazione, se evocata per motivare la mancata revoca della patente, deve essere coerente con la graduazione della sospensione: affermazioni favorevoli all'imputato (colpa non elevata, pericolo modesto) possono rendere contraddittoria l'applicazione di una sospensione superiore alla media se non adeguatamente spiegata.
- Se la motivazione relativa alla sanzione amministrativa è carente o contraddittoria, la Corte può annullare la determinazione della durata limitatamente a quel punto e rinviare il giudizio al giudice di merito per nuovo esame, lasciando inalterate le altre statuizioni irrevocabili.
- Il giudice di merito dispone di discrezionalità nella graduazione delle sanzioni amministrative, ma tale discrezionalità richiede motivazione specifica quando si discosta dalla media edittale.
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