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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36124/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità perché mancava una sintetica esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c.; la mera riproduzione letterale degli atti processuali è stata considerata superflua e inidonea a soddisfare il requisito. Non essendovi difese del Ministero intimato, la Corte non ha statuito sulle spese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda un ricorso per cassazione proposto contro il decreto della Corte d'appello di Roma che, in sede di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di indennizzo oltre interessi e spese. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente non esponeva in modo sintetico i fatti di causa, ma riproduceva integralmente e nell'ordine il ricorso alla Corte d'appello, il ricorso in opposizione, la motivazione del decreto collegiale e poi i motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero è rimasto intimato e non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessaria una sintetica esposizione dei fatti di causa; la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali non soddisfa tale requisito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito della sintetica esposizione dei fatti non può essere assolto mediante la trascrizione integrale degli atti di causa, perché ciò trasferisce impropriamente alla Corte il compito di selezionare i passaggi rilevanti.
  • La violazione dell'onere di chiarezza e sintesi nella esposizione dei fatti processuali comporta l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
  • Quando la controparte intimata non svolge difese in cassazione, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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