Sentenza n. 3348/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 22.08.2025, notificato in data 26.08.2025, PROT. N. -OMISSIS-, che ha dichiarato cessate le misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione sussidiaria
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva dichiarato cessate le misure di accoglienza. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato, in sede cautelare, che l'atto non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e che non risultavano indicate esigenze di celerità idonee a giustificare tale omissione. Aveva inoltre ritenuto che la Prefettura non apparisse essersi preventivamente coordinata con gli enti locali competenti per garantire l'accesso ai servizi di seconda accoglienza, in particolare al sistema SAI. Il Tribunale aveva quindi disposto chiarimenti sull'esito della richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema SAI e aveva sospeso il provvedimento impugnato. L'amministrazione ha successivamente documentato il rifiuto del ricorrente all'inserimento nel progetto SAI del Comune interessato. Il difensore ha poi dichiarato che il ricorrente aveva rinunciato all'inserimento nel progetto SAI, chiedendo la definizione del giudizio per cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la rinuncia all'inserimento nel progetto SAI facesse venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione, ma non fosse satisfattiva della pretesa azionata e non integrasse quindi una cessazione della materia del contendere. La decisione non contiene una pronuncia definitiva sulla fondatezza delle censure, pur dando atto della non manifesta infondatezza del ricorso, almeno quanto alle doglianze relative all'inserimento nel sistema di seconda accoglienza. Le spese sono state compensate. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso del difensore rinviata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il riferimento normativo non è espressamente riportato nel testo, ma la decisione applica tale categoria processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia del ricorrente a ottenere una determinata misura o prestazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ma non comporta cessazione della materia del contendere se non soddisfa la pretesa azionata né elimina integralmente la controversia sostanziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse conduce all'improcedibilità del ricorso anche quando, nella fase cautelare, il giudice abbia ravvisato profili di possibile fondatezza delle censure, senza che ciò imponga una pronuncia definitiva sul merito.
- Quando la cessazione delle misure di accoglienza incide sulla possibilità di accesso a servizi di seconda accoglienza, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata indicazione delle ragioni di urgenza possono assumere rilievo, così come il mancato previo coordinamento della Prefettura con gli enti locali competenti.
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