Sentenza del 13/11/2017 n. 24020 - Comm. Trib. Prov. Roma
Irap - Rimborso da recesso - Esclusione dall'imposta - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'esclusione del rimborso da recesso dal calcolo della base imponibile IRAP. Il relativo importo è stato quindi considerato deducibile ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Il testo non specifica espressamente l'esito formale del ricorso né quale parte abbia proposto l'impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini IRAP, del rimborso corrisposto in occasione del recesso di un socio. Il collegio ha ritenuto che tale rimborso costituisca un onere straordinario, non direttamente correlato al valore della produzione realizzato nell'esercizio. Esso riflette invece la complessiva situazione economica e patrimoniale della società e, per questo motivo, non deve concorrere alla determinazione del valore della produzione netta imponibile IRAP.
Norme richiamate
Disciplina dell'IRAP e determinazione del valore della produzione netta
La base imponibile IRAP deve essere collegata al valore della produzione realizzato nell'esercizio. Un costo straordinario privo di correlazione con tale produzione, come il rimborso da recesso, non deve essere incluso nella base imponibile e può essere dedotto secondo i criteri applicabili.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, occorre verificare l'effettiva correlazione tra il costo sostenuto e il valore della produzione dell'esercizio.
- Gli oneri straordinari connessi a vicende societarie, e non alla gestione produttiva ordinaria, possono essere esclusi dal calcolo del valore della produzione netta quando non rappresentano un consumo di fattori produttivi.
- Il rimborso spettante al socio recedente va valutato in relazione alla complessiva situazione economica e patrimoniale della società, non come costo direttamente riferibile ai ricavi o alla produzione dell'esercizio.
- La qualificazione contabile di un importo non è necessariamente decisiva: per l'IRAP rileva soprattutto la sua funzione economica e la correlazione con l'attività produttiva.
- La generalizzazione deve essere applicata con cautela, verificando la natura concreta dell'operazione e la disciplina IRAP vigente nel periodo d'imposta interessato.
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