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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27007/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

La vicenda origina da un trattamento sanitario obbligatorio, eseguito nel 2004 nei confronti di una medico in servizio presso un ospedale, con applicazione di misure di contenzione da parte di una collega. La persona che aveva subito il trattamento promuoveva querela penale contro la collega; il procedimento penale veniva poi archiviato per mancanza di dolo. In sede civile, la stessa chiedeva il risarcimento dei danni davanti al Tribunale, convenendo solo l'azienda sanitaria locale, mentre la collega non si costituiva. Il Tribunale rigettava la domanda. In appello, la Corte territoriale rilevava che la collega non era stata ritualmente citata e assegnava un termine per la rinnovazione della citazione, poi non rispettato nei tempi inizialmente fissati; quindi, con sentenza, dichiarava l'estinzione del giudizio. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per mancata rimessione in termini della parte, impossibilitata senza colpa a eseguire la notifica nei termini; (2) violazione degli artt. 102, 331 e 332 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione anche nei confronti dell'azienda sanitaria, nonostante la posizione di quest'ultima non fosse inscindibilmente legata a quella della collega. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato la sospensione dei termini processuali dovuta alla normativa emergenziale Covid-19, che comportava uno spostamento del termine per la rinnovazione della notifica e, se del caso, il differimento d'ufficio dell'udienza, affinché fosse garantito il pieno termine a difesa. Ha richiamato il principio secondo cui, se un termine processuale a ritroso intercetta anche solo in parte il periodo di sospensione pandemica, esso deve decorrere integralmente dalla cessazione della sospensione alla successiva udienza, imponendosi il differimento dell'udienza e non un semplice ordine di rinnovazione della notifica. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo esame alla luce del principio affermato, fissando l'udienza di prosecuzione e concedendo il termine per la notifica; è stata demandata al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    può fondare la rimessione in termini quando la parte sia stata impossibilitata senza sua colpa a compiere l'adempimento processuale nei termini.

  • artt. 102, 331 e 332 c.p.c.

    invocati per contestare la dichiarazione di estinzione e la necessità o meno del litisconsorzio/integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    indica i vizi di violazione di legge processuale e nullità della sentenza/procedimento fatti valere nel secondo motivo.

  • d.l. n. 18 del 17/03/2020

    ha determinato, insieme alla normativa successiva, la sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  • d.l. n. 23 del 8/04/2020

    ha inciso sul regime emergenziale di sospensione dei termini processuali, comportando un ampliamento complessivo dei termini.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    prevede la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, applicabile anche ai termini computati a ritroso che ricadano nel periodo di sospensione.

  • l. n. 27 del 2020

    conversione del d.l. n. 18 del 2020 richiamata come base normativa della sospensione emergenziale.

  • l. n. 40 del 2020

    conversione del d.l. n. 23 del 2020 richiamata nel quadro della sospensione emergenziale.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    richiamato quanto al termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando un termine processuale a ritroso intercetta, anche solo in parte, il periodo di sospensione emergenziale dei termini, il termine deve essere ricalcolato in modo da decorrere integralmente dalla cessazione della sospensione fino alla nuova udienza, così da garantire il pieno termine a difesa.
  • In presenza di sospensione dei termini processuali imposta dalla legge, il giudice dell'impugnazione deve, se necessario, differire d'ufficio l'udienza o comunque assicurare una nuova scansione processuale idonea a consentire il rispetto del termine a difesa; non è sufficiente un mero ordine di rinnovazione della notifica se ciò non preserva integralmente il termine.
  • La Corte di cassazione può riqualificare giuridicamente le censure del ricorso quando il punto non sia coperto da giudicato interno e la doglianza consenta comunque di individuare i profili di diritto rilevanti.
  • La mancata considerazione della sospensione legale dei termini processuali integra un vizio della scansione processuale che può condurre alla cassazione della decisione e al rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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