Sentenza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - Del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto l'approvazione della determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola Società di corse, per l'anno 2024, limitatamente alla parte in cui assegna alla odierna ricorrente, per l'ippodromo di Cesena, la minor somma di Euro 814.995,14, in luogo della asseritamente corretta; - della Relazione tecnico - amministrativa prot. n. 89772 del 23 febbraio 2024 con la quale è stata proposta la determinazione della sovvenzione per le singole Società di corse in applicazione dei principi di cui al Decreto Direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497 (allo stato non cognita nel suo contenuto); - del Decreto Direttoriale n. 700974 del 21 dicembre 2023 divenuto lesivo della posizione della Società ricorrente al momento della redazione, adozione ed entrata in vigore del successivo Decreto del M.A.S.A.F. prot. n. 93132 del 23 febbraio 2024, limitatamente alla parte in cui afferma che la “(…) sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2019 - 2022-2023 (…)” e non già il triennio 2017 -2018 - 2019; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente monetario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della sovvenzione per l'anno 2024 relativa all'ippodromo di Cesena, con assegnazione di euro 814.995,14 sulla base dei dati del triennio 2019, 2022 e 2023, nonché gli atti presupposti relativi ai criteri di calcolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la determinazione della sovvenzione per il 2024, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare il triennio 2017-2019, già adottato per le annualità precedenti e, in particolare, per il 2023, anziché il triennio 2019-2022-2023. Ha dedotto la violazione dell'art. 1, commi 641 e 642, della legge n. 147/2013, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, sproporzione e contraddittorietà tra atti. Secondo la società, il mutamento del parametro, non adeguatamente motivato, avrebbe comportato l'applicazione di uno scaglione inferiore e una riduzione della sovvenzione del 17,89%, con conseguente danno patrimoniale. In corso di causa, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all'annullamento degli atti, limitando la domanda all'accertamento della loro illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito e, conseguentemente, anche la pretesa risarcitoria. Ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, rilevando che, quando l'erogazione della sovvenzione dipende da una valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'an, sul quid e sul quomodo del beneficio, la posizione del destinatario è di interesse legittimo. Ha qualificato il rapporto tra Ministero e società di corse come accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e la sovvenzione come beneficio economico destinato a sostenere un'attività di interesse generale, senza attribuire al beneficiario un diritto soggettivo alla conservazione del beneficio nella medesima misura. Nel merito, ha ritenuto conforme ai criteri ordinari l'utilizzo del triennio precedente, previsto dal decreto direttoriale del 23 settembre 2020. L'impiego dei dati 2019, 2022 e 2023, con esclusione del 2021 e degli effetti più penalizzanti dell'emergenza pandemica, è stato considerato persino favorevole alla ricorrente. Il riferimento al triennio 2017-2019 per le annualità fino al 2023 è stato qualificato come deroga eccezionale, giustificata dalla persistente alterazione dei dati causata dal COVID-19, e non come criterio acquisito o diritto alla sua perpetuazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto percepibile e logicamente giustificata la scelta amministrativa: il biennio post-pandemico ormai maturato consentiva di utilizzare un parametro composto da due annualità successive al COVID-19 e una annualità antecedente, senza che ciò integrasse illogicità o disparità di trattamento. La valutazione è stata ricondotta ai limiti del merito amministrativo. Ricorso respinto e spese compensate per l'assoluta novità della questione.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
Il rapporto tra Amministrazione e società di corse è qualificato come accordo sostitutivo, nell'ambito del quale sono predeterminati i criteri di attribuzione delle sovvenzioni.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È richiamato quale argomento a sostegno della possibilità per l'Amministrazione di modificare i criteri o eliminare il beneficio al mutare della situazione di fatto o della valutazione dell'interesse pubblico, nel rispetto di ragionevolezza e non discriminazione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori quando il ricorrente non conserva interesse alla sua caducazione; nel caso concreto, l'accertamento è stato negato perché il ricorso è risultato infondato.
art. 1, comma 2, Decreto Direttoriale Mi.P.A.A.F. prot. n. 9166497 del 23 settembre 2020
Il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità.
Il criterio ordinario per la determinazione della sovvenzione è la media dei valori del triennio precedente; l'Amministrazione ha legittimamente applicato tale criterio per il 2024, adattando il periodo di riferimento per neutralizzare gli effetti dell'emergenza pandemica.
art. 3 Cost.
Il potere di modificare i criteri di erogazione della sovvenzione deve essere esercitato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.
art. 107 TFUE
È richiamato per evidenziare che la sovvenzione deve rimanere compatibile con le regole sugli aiuti di Stato e non può trasformarsi nella copertura integrale dei costi dell'attività economica del beneficiario.
art. 1, commi 641 e 642, l. 147/2013
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha respinto la censura ritenendo legittimo il criterio applicato dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La concessione di una sovvenzione pubblica, quando l'Amministrazione dispone di un potere discrezionale sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, attribuisce al destinatario un interesse legittimo e non un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del beneficio nella medesima misura nel tempo.
- Il beneficiario di una sovvenzione non ha diritto al mantenimento sine die dei criteri quantitativi utilizzati nelle annualità precedenti; l'Amministrazione può modificare tali criteri o anche eliminare il beneficio in presenza di mutate circostanze di fatto o di una diversa valutazione dell'interesse pubblico, purché la scelta rispetti ragionevolezza e non discriminazione.
- Quando la disciplina di settore stabilisce che la sovvenzione sia calcolata sulla media dei valori del triennio precedente, l'Amministrazione deve applicare tale criterio ordinario; il temporaneo ricorso a un diverso periodo di riferimento, giustificato da circostanze eccezionali come l'alterazione dei dati dovuta a un'emergenza, non consolida un diritto alla perpetuazione della deroga.
- La scelta di utilizzare annualità non contigue per costruire il parametro di una sovvenzione può essere legittima se diretta a neutralizzare dati non rappresentativi prodotti da un'emergenza e se la composizione del periodo di riferimento risulta logicamente percepibile e coerente con la disciplina applicabile.
- Il sindacato giurisdizionale sulla scelta del periodo di riferimento per la determinazione di una sovvenzione non può sostituire la valutazione amministrativa, quando questa rientri nei limiti del merito e non risulti irragionevole, illogica o discriminatoria.
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