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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02676/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di intermediazione finanziaria avente ad oggetto operazioni in derivati, disciplinato da un contratto quadro stipulato nel 1992. Il cliente aveva chiesto di accertare la nullità del contratto quadro per asserita mancanza della firma della banca e per mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta, nonché la nullità/inefficacia delle successive operazioni eseguite tramite ordini telefonici. In via ulteriore aveva chiesto la risoluzione delle operazioni in derivati e il risarcimento del danno, sostenendo che l’intermediario avesse violato gli obblighi informativi e comportamentali: mancata profilazione, mancata consegna del documento sui rischi generali, inadeguatezza delle operazioni rispetto al patrimonio investito, superamento dei margini di garanzia contrattuali. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo valido il contratto quadro, ammissibili gli ordini telefonici, e soprattutto generiche e non provate le contestazioni relative alle singole operazioni e al danno, con conseguente irrilevanza del saldo complessivo del conto corrente generale. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 23 TUF e dell’art. 2735 c.c. sulla forma e prova del contratto quadro, contestando la ritenuta validità del c.d. contratto monofirma e l’utilizzo della dichiarazione del cliente sulla ricezione del contratto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare un estratto conto indicante le operazioni che avrebbero portato alla minusvalenza e che vi sarebbe stata omessa pronuncia; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 21 TUF e 1453 c.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione e risarcimento, fondata sull’inadeguatezza delle operazioni e sul superamento dei limiti patrimoniali e contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da una doppia ratio decidendi e che il ricorrente non aveva efficacemente censurato entrambe; inoltre ha considerato nuova e non autosufficiente la doglianza sulla mancata consegna della copia del contratto, questione non risultante trattata nei gradi di merito. Ha aggiunto che, in tema di contratti bancari e di intermediazione finanziaria, la forma scritta ad substantiam riguarda la veste esteriore del contratto e non la consegna del documento, sicché tale profilo non incide sulla validità. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura perché introduceva una questione di fatto nuova, non localizzata negli atti, e perché la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove. Sul terzo motivo ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità delle allegazioni e sull’assenza di prova delle singole operazioni contestate e del nesso tra queste e il danno lamentato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    La forma scritta richiesta per i contratti di intermediazione finanziaria riguarda il contratto nella sua veste esteriore; la controversia sulla validità non può essere fondata sulla sola deduzione relativa alla consegna del documento, se quest’ultima non è stata oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito.

  • art. 2735, comma 2, c.c.

    La dichiarazione della parte sulla ricezione del contratto è stata richiamata nel motivo, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché introduceva una questione di fatto nuova e non autosufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata; non è invece deducibile come violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: le questioni nuove o i documenti richiamati devono essere indicati con precisione, compresa la loro collocazione negli atti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è stato scrutinato come inammissibile perché, in realtà, mirava a un riesame del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza di merito aveva affrontato la domanda rigettandola per genericità e difetto di prova, quindi non vi era omissione decisoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda, sia pure negativamente, per ragioni di merito o di difetto di allegazione/prova.

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    Il motivo lo richiama in relazione agli obblighi dell’intermediario, ma la Corte ha ritenuto che la censura non superasse il rilievo di genericità e mancanza di prova delle operazioni contestate.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento non può essere accolta se le allegazioni sulle specifiche operazioni e sul danno sono generiche e non supportate da documentazione idonea.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura utilmente tutte le rationes.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto nuove; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove e come tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito, secondo il principio di autosufficienza.
  • In tema di contratti bancari e di intermediazione finanziaria, la forma scritta ad substantiam attiene alla struttura del contratto, non alla prova della consegna del documento al cliente; la mancata consegna, di per sé, non determina nullità negoziale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; non sussiste, invece, quando si contesti soltanto la valutazione delle prove.
  • La domanda di risoluzione e risarcimento fondata su operazioni finanziarie deve essere sorretta da allegazioni specifiche circa singole operazioni, importi, contenuto e nesso causale con il pregiudizio lamentato; la genericità delle contestazioni impedisce l’accoglimento.
  • L’omessa pronuncia non ricorre se il giudice abbia comunque deciso sulla domanda, anche respingendola per difetto di allegazione o prova.
  • Le censure che investono il saldo complessivo di un rapporto di conto corrente sono inconferenti se non si dimostra in quale misura quel saldo derivi proprio dalle operazioni specificamente contestate.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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