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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.11.2024.

Giustizia amministrativa202502534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 novembre 2024, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, o altro strumento equivalente, accreditando complessivamente € 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo era stato notificato il 6 febbraio 2025, ma l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dal Ministero l'inadempimento all'obbligo risultante dal giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecco, provvedendo all'assegnazione della Carta elettronica o all'adozione dello strumento equivalente entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inerzia per adottare gli atti necessari, anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un Commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; la sentenza del giudice del lavoro ne aveva ordinato l'assegnazione o l'attribuzione di uno strumento equivalente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese di giudizio e per la condanna dell'Amministrazione soccombente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso dell'eventuale termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine perentorio.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione costituita, unitamente alla documentazione del titolo giudiziale, della sua notificazione e del mancato adempimento, è sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e definendo il termine entro il quale il commissario deve provvedere.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa relativa alla materia oggetto dell'obbligo, l'incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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