Cassazione Civile, Ordinanza n. 02620/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per compensi relativi a prestazioni rese in un arco pluriennale nei confronti di una ditta individuale. Il debitore aveva proposto opposizione deducendo l'avvenuto pagamento dei compensi e, in subordine, la prescrizione presuntiva triennale dei crediti; aveva anche formulato domanda riconvenzionale per asseriti lavori di manutenzione eseguiti presso lo studio del professionista. Il Tribunale aveva revocato il decreto ma condannato l'opponente al pagamento di una somma ridotta in favore degli eredi del professionista. In appello il debitore contestava soprattutto: l'utilizzo e il valore probatorio di una raccomandata di messa in mora prodotta dal creditore, depositata in appello; l'uso di presunzioni per ritenere provato il rapporto professionale e l'ammontare del credito; la condanna alle spese di secondo grado, sostenendo che il mutamento giurisprudenziale sulla produzione documentale avrebbe giustificato la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la censura sul vizio motivazionale non era scrutinabile nei termini prospettati, che la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mirava in realtà a una rivalutazione del merito, che la produzione in appello della documentazione già allegata al ricorso monitorio era ammissibile in base al principio di non dispersione della prova, che la valutazione presuntiva del rapporto e della mancata prova del pagamento spettava al giudice di merito e che non vi era violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese, trattandosi di facoltà e non di obbligo di compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è configurabile per la mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la prova è soggetta a regola legale; non se si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
La violazione si ha solo quando l'onere probatorio sia stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova da parte del giudice di merito.
art. 345, comma 3, c.p.c.
I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte non sono considerati "nuovi" in appello e possono essere nuovamente prodotti.
art. 2727 c.c.
L'uso delle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito, che individua i fatti noti e il percorso logico inferenziale.
art. 2729 c.c.
La presunzione semplice è correttamente utilizzabile se il ragionamento è sorretto da requisiti di precisione, gravità e concordanza; il relativo apprezzamento è di merito.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese per mutamento giurisprudenziale è rimessa alla discrezionalità del giudice; la norma non impone la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di riesaminare la valutazione di una prova documentale.
art. 638, comma 3, c.p.c.
I documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo rimangono a disposizione della controparte e del giudice della fase di opposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, ma solo per denunciare l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale difforme da quello previsto.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo sufficiente contestare la diversa lettura di documenti o prove compiuta dal giudice di merito.
- I documenti prodotti a sostegno di un ricorso monitorio e rimasti a disposizione della controparte non assumono natura di prove nuove in appello e possono essere valorizzati dal giudice del gravame secondo il principio di non dispersione della prova.
- L'accertamento della prova del credito, dell'esistenza del rapporto e della mancata prova del pagamento, quando fondato su presunzioni semplici adeguatamente motivate, è valutazione riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione oggi consentito.
- La compensazione delle spese per sopravvenuto mutamento giurisprudenziale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce un obbligo legale.
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