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Parere

Parere n. 820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda cautelare, proposto con deposito diretto, dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’annullamento del decreto prot. n. 333/SAA/II/320924 del 15 settembre 2025, notificato in data 1° ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 15 settembre 2025 di rigetto dell’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982, con domanda cautelare

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, agente della Polizia di Stato, ha chiesto il trasferimento presso altra Questura per assistere la nonna paterna, riconosciuta persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. L’Amministrazione ha preannunciato il diniego richiamando le esigenze di servizio dei reparti interessati e la presenza di altri familiari potenzialmente idonei all’assistenza; dopo le osservazioni della ricorrente, ha rigettato l’istanza. Il ricorso straordinario deduce, tra l’altro, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione delle condizioni della nonna e dei familiari, erronea interpretazione dell’inciso “ove possibile” dell’art. 33 della legge n. 104/1992, sproporzione del sacrificio imposto, travisamento dei fatti, sviamento e ritorsione, nonché violazione della direttiva 2000/78/CE. Sono inoltre prospettate censure relative all’utilizzo dell’art. 48 del d.P.R. n. 782/1985 anziché del d.P.R. n. 66/2023, con riferimento alla posizione di aspettativa per infermità. La Sezione è stata chiamata preliminarmente a esaminare la domanda cautelare e, ai fini del parere definitivo, la completezza dell’istruttoria ministeriale.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che, allo stato degli atti, non sussistesse il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, anche perché la ricorrente risulta collocata in aspettativa per infermità. Ha quindi espresso parere contrario all’accoglimento della domanda cautelare, precisando tuttavia che ogni decisione sulle questioni processuali e di merito resta impregiudicata. Poiché il Ministero non ha trasmesso la relazione istruttoria richiesta con nota presidenziale, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo sul merito e ha ordinato al Ministero dell’Interno di trasmettere entro sessanta giorni una relazione documentata sui fatti. La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni. La trattazione dell’affare è stata rinviata al quarto trimestre del 2026.

Osservazioni

Domanda cautelare

La domanda cautelare deve essere respinta perché, allo stato, non risulta dimostrato il periculum in mora; la ricorrente è inoltre attualmente collocata in aspettativa per infermità.

Relazione istruttoria ministeriale

Il Ministero dell’Interno deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria rituale, dettagliata e documentata, non ancora pervenuta nonostante la richiesta della Sezione.

Contraddittorio sulla relazione

La relazione ministeriale deve essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Decisione sul merito

La Sezione ha sospeso ogni decisione sulle questioni di rito e di merito, rinviando la trattazione a un’altra adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    La disposizione è invocata quale base dell’istanza di trasferimento per esigenze di assistenza a familiare con disabilità; la Sezione non ha ancora esaminato definitivamente la censura relativa all’interpretazione dell’inciso.

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    È richiamato per qualificare la nonna paterna come persona con disabilità grave.

  • art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

    È indicato quale ulteriore fondamento normativo della richiesta di trasferimento dell’agente della Polizia di Stato.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Ha imposto la comunicazione del preavviso di diniego, cui la ricorrente ha risposto con osservazioni.

  • art. 68 d.P.R. n. 3/1957

    È stato richiamato quale base del collocamento immediato della ricorrente in aspettativa per infermità; tale circostanza è stata valorizzata per escludere, allo stato, il periculum in mora.

  • art. 48 d.P.R. n. 782/1985

    La ricorrente ne contesta l’utilizzo in luogo del d.P.R. n. 66/2023, ma la Sezione non ha ancora deciso la relativa censura.

  • d.P.R. n. 66/2023

    È indicato dalla ricorrente come disciplina che avrebbe dovuto essere applicata, in quanto più favorevole, rispetto all’art. 48 del d.P.R. n. 782/1985; la questione resta impregiudicata.

  • direttiva 2000/78/CE

    La ricorrente deduce una discriminazione indiretta del caregiver; la Sezione non ha ancora esaminato il motivo nel merito.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma la disposizione non è espressamente richiamata nel testo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi citati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la domanda cautelare è esaminata in assenza della relazione istruttoria richiesta all’amministrazione, la Sezione può sospendere la decisione sul merito e ordinare l’integrazione istruttoria, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • La sussistenza del periculum in mora deve essere valutata in concreto alla luce della situazione attuale del ricorrente; la collocazione in aspettativa per infermità può escludere, allo stato, l’urgenza cautelare connessa a un diniego di trasferimento.
  • La relazione istruttoria dell’amministrazione deve essere dettagliata e documentata e, quando incide sulla posizione del ricorrente, deve essere previamente comunicata a quest’ultimo per consentire osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a quello assegnato dalla Sezione.
  • L’adozione di un parere interlocutorio per carenza istruttoria non anticipa la decisione sul merito del ricorso e non equivale a una valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.

Ricorso straordinario sul diniego di trasferimento per assistenza a familiare con disabilità

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’agente della Polizia di Stato contro il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È impugnato il decreto del 15 settembre 2025 con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento presso altra Questura, presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982.

Vicenda amministrativa

La ricorrente aveva chiesto il trasferimento per assistere la nonna paterna, riconosciuta persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. L’Amministrazione aveva comunicato un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, motivandolo con le esigenze di servizio dei reparti interessati e con la presenza di altri familiari ritenuti in grado di prestare assistenza.

La ricorrente aveva contestato tali presupposti, deducendo l’inconsistenza delle esigenze organizzative e l’impossibilità concreta degli altri familiari di provvedere all’assistenza. Nel corso del procedimento era stata inoltre collocata in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del d.P.R. n. 3/1957.

Motivi del ricorso

Il ricorso deduce nove motivi, riguardanti principalmente:

  • difetto di istruttoria e violazione del diritto di difesa;
  • omessa valutazione della disponibilità effettiva dei familiari alternativi, della documentazione sanitaria e delle osservazioni presentate;
  • erronea interpretazione dell’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33 della legge n. 104/1992;
  • travisamento della gravità delle condizioni della nonna e del padre della ricorrente;
  • violazione del principio di proporzionalità;
  • difetto di motivazione, incoerenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
  • sviamento di potere e asseriti elementi ritorsivi;
  • errata applicazione della disciplina relativa all’art. 48 del d.P.R. n. 782/1985, in luogo del d.P.R. n. 66/2023;
  • violazione della direttiva 2000/78/CE per asserita discriminazione indiretta del caregiver.

Istruttoria disposta dalla Sezione

Con nota presidenziale del 5 febbraio 2026 la Sezione aveva richiesto al Ministero dell’Interno una relazione dettagliata e documentata sui fatti, da trasmettere anche alla ricorrente per consentire eventuali osservazioni e controdeduzioni. Alla data dell’adunanza del 16 aprile 2026 la relazione non risultava pervenuta.

La Sezione ha pertanto ordinato al Ministero di trasmettere la relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Domanda cautelare

La Sezione ha esaminato la domanda cautelare in via preliminare. Ha ritenuto che non emergesse il periculum in mora, anche considerando che la ricorrente è attualmente collocata in aspettativa per infermità. Per tale ragione ha espresso parere nel senso del rigetto della domanda cautelare.

La valutazione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non anticipa la decisione definitiva sulla legittimità del diniego di trasferimento.

Decisione interlocutoria sul merito

Il Consiglio di Stato ha dichiarato impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. L’assenza della relazione ministeriale ha impedito l’esame definitivo delle censure proposte, comprese quelle relative alla legge n. 104/1992, alla proporzionalità del diniego, al difetto di motivazione e istruttoria, all’asserito sviamento, alla disciplina dell’aspettativa e alla direttiva 2000/78/CE.

Il parere sul merito è stato quindi sospeso e la trattazione dell’affare è stata rinviata a un’altra adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.

Protezione dei dati personali

È stato disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte o i terzi citati, sulla base dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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