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Sentenza

Sentenza del 23/02/2018 n. 4413 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TIA per gli anni 2008 e 2009, applicata a un fabbricato industriale detenuto dalla contribuente. Il gestore sosteneva, con otto motivi, che la TIA fosse un corrispettivo soggetto a IVA, che la controversia spettasse al giudice ordinario, che fosse applicabile la disciplina della TIA2 e la norma interpretativa del D.L. n. 78 del 2010, nonché che il gestore fosse privo di legittimazione passiva e che la contribuente non avesse interesse ad agire. La contribuente, invece, contestava la debenza dell'IVA sulla TIA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del gestore. Ha stabilito che, per gli anni 2008 e 2009, continuava ad applicarsi la TIA1, avente natura tributaria, e non la TIA2. Di conseguenza, la TIA1 non era soggetta a IVA, perché l'IVA colpisce il corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi e non il pagamento di un tributo. La controversia rientrava nella giurisdizione tributaria; il gestore era legittimato passivamente, avendo emesso l'atto impositivo, e la contribuente aveva interesse a impugnarlo per impedirne la definitività. È stato inoltre escluso che l'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010 avesse efficacia retroattiva sulla TIA1. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione della parte intimata. Il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997

    La tariffa disciplinata dal previgente regime è stata qualificata come tributo e non come corrispettivo privatistico.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

    La cosiddetta TIA1 ha natura tributaria e, in quanto tale, non è soggetta a IVA.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238

    La natura della tariffa ivi prevista è quella di corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

    La disposizione disciplina la TIA2, distinta dalla TIA1; la sua applicazione richiedeva il completamento del regime attuativo previsto dalla legge.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11

    Continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

    In assenza del regolamento ministeriale attuativo della TIA2, i regimi precedenti, inclusa la TIA1, continuarono ad applicarsi.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

    La norma si riferisce alla TIA2 e non può essere applicata retroattivamente per trasformare la TIA1 in un corrispettivo o sottrarla alla giurisdizione tributaria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    Sono soggette all'imposta le prestazioni di servizi verso corrispettivo.

    L'IVA si applica alle prestazioni rese a fronte di un corrispettivo, non a quelle finanziate mediante un tributo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies

    Prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali.

    La previsione agevolativa o impositiva IVA opera solo quando tali attività sono rese dietro pagamento di un corrispettivo e non quando sono finanziate da una tariffa avente natura tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Impugnazione degli atti impositivi.

    La contribuente poteva impugnare direttamente l'avviso di accertamento davanti al giudice tributario per impedirne la definitività.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    La censura per difetto di motivazione è stata ritenuta inammissibile o infondata, perché non indicava specificamente i fatti decisivi o le censure non esaminate.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

    A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per stabilire se una tariffa ambientale sia soggetta a IVA occorre individuarne la natura sostanziale: se è un tributo imposto per legge e non un corrispettivo direttamente collegato al servizio, l'IVA non è dovuta.
  • La denominazione normativa non è sempre sufficiente: devono essere considerati il regime effettivamente applicato, i presupposti del prelievo, il rapporto tra pagamento e servizio e la normativa transitoria.
  • La TIA1 e la TIA2 non possono essere automaticamente equiparate: la TIA2 è stata qualificata come corrispettivo, ma tale disciplina non si applica retroattivamente alla TIA1.
  • In assenza dei regolamenti attuativi della TIA2, per gli anni interessati possono continuare ad applicarsi i regimi precedenti, inclusa la TIA1.
  • Le controversie contro un avviso di accertamento relativo alla debenza della TIA appartengono alla giurisdizione tributaria quando il prelievo conserva natura tributaria.
  • Il soggetto gestore che forma ed emette l'atto impositivo è normalmente legittimato passivamente nell'impugnazione dell'atto, anche se le somme sono destinate all'ente pubblico.
  • Il contribuente ha interesse ad agire già per ottenere l'annullamento di un atto impositivo illegittimo, senza dover prima pagare la somma o promuovere un'azione di rimborso.

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