Sentenza n. 148/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva dell’esecuzione, - dell’autorizzazione SABAP_BA -OMISSIS-, rilasciata ai sensi dell’art. 21, d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. all’amministratore pro tempore del Condominio di via Salvatore Cognetti n. 33 in Bari, atto a firma della Responsabile del procedimento e della Soprintendente, limitatamente all’autorizzazione ai lavori di «Manutenzione straordinaria prevista per OMISSIS (il) lastrico solare del condominio sito alla via Salvatore Cognetti n. 33 OMISSIS immobile tutelato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss. mm. ii. con D.M. n. 158 del 23.10.2020».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/2004 per il rifacimento del lastrico solare condominiale mediante posa di pacchetto coibente e impermeabilizzante
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente a seguito di opposizione della parte controinteressata trasposto in sede giurisdizionale, ha impugnato l’autorizzazione della Soprintendenza limitatamente ai lavori sul lastrico solare di un immobile storico sottoposto a vincolo culturale. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di conservazione e di minimo intervento, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato l’impatto delle nuove stratigrafie sulla struttura del 1925. Secondo la ricorrente, il pacchetto composto da barriera al vapore, pannelli in lana di roccia e manto sintetico in poliolefina avrebbe introdotto materiali moderni e pesanti, con possibile pregiudizio per la staticità e l’estetica dell’edificio, anche in funzione della futura installazione di impianti privati di condizionamento sul lastrico. La Soprintendenza e il condominio controinteressato hanno chiesto il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto non provato il dedotto pregiudizio statico, rimasto a livello di mera allegazione, e ha osservato che i materiali previsti, destinati all’edilizia leggera e di spessore limitato, non risultavano in concreto idonei a incidere sulla stabilità del solaio secondo l’id quod plerumque accidit. I saggi stratigrafici avevano inoltre escluso la presenza di materiali originari o di elementi costitutivi di pregio, evidenziando che la copertura attuale derivava da rifacimenti di circa vent’anni prima. L’intervento è stato quindi qualificato, allo stato, come opera di efficientamento energetico e protezione tecnologica del manufatto, funzionale alla conservazione materiale del bene culturale e non come trasformazione edilizia incompatibile con il vincolo. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all’assenza di prescrizioni specifiche per il lastrico: l’Amministrazione aveva esaminato l’intero progetto, richiamando espressamente il lastrico nell’oggetto dell’autorizzazione, e aveva imposto prescrizioni stringenti soltanto per le opere interne perché quelle esterne non necessitavano di correttivi o approfondimenti ulteriori. Le doglianze concernenti future installazioni di macchinari di condizionamento sono state ritenute non rivolte contro l’atto impugnato né contro opere comprese negli elaborati approvati, ma contro un’intenzione eventuale e oggetto di progettazioni distinte; le relative questioni condominiali sono state inoltre ricondotte, per quanto di competenza, alla giurisdizione ordinaria. Le spese sono state compensate per la natura tecnica della controversia e la particolarità della vicenda condominiale.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione della Soprintendenza per interventi su un bene culturale è stata ritenuta legittima perché l’Amministrazione aveva esaminato il progetto complessivo e valutato che le opere sul lastrico, non incidenti su elementi storici di pregio, fossero compatibili con la conservazione materiale del bene.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La valutazione della compatibilità di opere di manutenzione su un bene culturale deve essere condotta in relazione alla concreta incidenza dell’intervento sui materiali, sugli elementi storici e sulla struttura del manufatto; il semplice impiego di materiali moderni non rende di per sé l’intervento incompatibile con il vincolo.
- Il dedotto pregiudizio statico non può fondare l’annullamento dell’autorizzazione culturale se resta una mera allegazione e non è supportato da elementi tecnici concreti, soprattutto quando la tipologia, il peso e lo spessore dei materiali previsti risultino normalmente inidonei a incidere sulla stabilità della struttura.
- Un intervento di coibentazione e impermeabilizzazione può essere considerato coerente con la finalità di tutela del bene culturale quando protegga la struttura dalle escursioni termiche e dalle infiltrazioni e non incida su componenti storiche o di particolare pregio.
- L’assenza di prescrizioni specifiche per una parte del progetto non integra di per sé difetto di istruttoria o motivazione quando dal provvedimento risulti che l’Amministrazione ha esaminato l’intero intervento e abbia ragionevolmente ritenuto non necessari correttivi, mitigazioni o ulteriori approfondimenti.
- Non è ammissibile impugnare, nell’ambito del giudizio relativo a un’autorizzazione, opere future ed eventuali non contemplate dal provvedimento né dagli elaborati tecnici approvati; le questioni attinenti ai rapporti tra condomini e all’esercizio dei diritti sul lastrico solare appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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