Cassazione Civile, Ordinanza n. 17000/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di beni asseritamente venduti/forniti per euro 186.531,00. La società ingiunta propose opposizione davanti al Tribunale di Vicenza, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice monitorio e indicando il Tribunale di Torino quale foro competente, sostenendo che il credito azionato fosse inesistente perché non era mai intervenuto alcun contratto di vendita o fornitura; che, conseguentemente, il credito fosse anche illiquido; e che la creditrice avesse sede a Milano. Il Tribunale di Vicenza accolse l'eccezione, dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino e revocò il decreto ingiuntivo. La società creditrice propose regolamento di competenza deducendo, con quattro motivi, in sintesi: che l'eccezione di incompetenza fosse inammissibile perché l'opponente non aveva contestato il criterio di collegamento relativo al luogo di conclusione del contratto, limitandosi a negare che il contratto fosse stato concluso; che, in ogni caso, i fori concorrenti delle obbligazioni avrebbero radicato la competenza presso il giudice adito, anche ai sensi degli artt. 1498, comma 3, e 1510 c.c.; e che ulteriori censure avrebbero dovuto condurre al rigetto dell'eccezione. La resistente si è costituita e il P.M. ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento, ritenendo che, in tema di competenza, il giudice debba decidere sulla base della prospettazione della domanda e che le contestazioni del convenuto che investono il merito non possano incidere sulla regolazione della competenza, salvo ipotesi di abuso processuale non ravvisata nel caso concreto. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e che, quando si controverta di adempimento contrattuale e operino fori concorrenti ex art. 20 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve specificamente contestare ciascun criterio di collegamento e allegare/provare le circostanze rilevanti. La mera negazione dell'esistenza o validità del contratto è stata ritenuta generica e attinente al merito, quindi non idonea a fondare la declinatoria di competenza. Sono rimaste assorbite le ulteriori censure. La sentenza del Tribunale è stata cassata e la Corte ha statuito la competenza del Tribunale di Vicenza, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 19 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 20 c.p.c. per individuare i fori territoriali applicabili; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma nel caso concreto.
art. 20 c.p.c.
Per le cause relative a diritti di obbligazione operano fori concorrenti; la competenza va determinata sulla base della domanda così come proposta e, quando il convenuto eccepisca l'incompetenza, deve contestare specificamente i criteri di collegamento dedotti dall'attore e provarne l'inesistenza.
art. 38 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è eccezione in senso proprio e richiede specifica contestazione e prova; la competenza si decide, ex comma 4, sulla base degli atti e della prospettazione introduttiva.
art. 10 c.p.c.
Il criterio della prospettazione della domanda, espressamente previsto per la competenza per valore, è assunto dalla Corte come principio generale estensibile a tutte le questioni di competenza.
art. 1498, comma 3, c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il luogo di adempimento del pagamento del prezzo in mancanza di patti; la Corte non accoglie espressamente questa tesi perché decide la questione sulla base della prospettazione e della genericità dell'eccezione di incompetenza.
art. 1510 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma utile a radicare la competenza; non vi è una specifica applicazione decisoria autonoma nel provvedimento.
Massime di principio
- In tema di competenza territoriale, il giudice deve decidere in base alla domanda come proposta dall'attore e non sulla base delle contestazioni di merito del convenuto, salvo il caso di abuso processuale manifesta e strumentale.
- Quando operano fori concorrenti nelle controversie relative a diritti di obbligazione, chi eccepisce l'incompetenza del giudice adito deve contestare in modo specifico ciascun criterio di collegamento e allegare/provare i fatti che escludono la competenza del giudice prescelto dall'attore.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto; pertanto, sull'eccezione di incompetenza territoriale grava il medesimo onere di specifica contestazione e prova.
- La mera deduzione che il contratto non sia stato concluso, o che il credito sia inesistente o nullo, non è sufficiente a fondare l'eccezione di incompetenza territoriale quando tale deduzione investe il merito della controversia e non il dato di competenza risultante dagli atti.
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