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Ordinanza

Ordinanza n. 1749/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota prot. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, notificata il 17 ottobre 2025, del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II Reparto – 6^ Divisione, recante il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore quale pretermesso dell’aliquota del 31 dicembre 2014 (doc. 1); - della nota prot. M_D -OMISSIS--OMISSIS- del 16 ottobre 2025, notificata il 17 ottobre 2025, del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II Reparto – 6^ Divisione, recante un secondo giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore quale pretermesso dell’aliquota del 31 dicembre 2015 (doc. 2); - del Verbale n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2025 della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P.; - del Verbale n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2025 della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto e, segnatamente, della graduatoria (o quadro) di avanzamento ad anzianità al grado di Primo Aviere Capo Scelto valevole per l’aliquota 31 dicembre 2014, nonché delle graduatorie di avanzamento ad anzianità al grado di Primo Aviere Capo Scelto valevoli per le aliquote successive, allo stato sconosciute al ricorrente.

Giustizia amministrativa202515796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: due giudizi di non idoneità all’avanzamento al grado superiore, relativi alle aliquote del 31 dicembre 2014 e del 31 dicembre 2015, nonché i verbali della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P. e le graduatorie connesse

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, due note del Ministero della Difesa recanti il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore quale pretermesso nelle aliquote del 31 dicembre 2014 e del 31 dicembre 2015, oltre ai verbali della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P. e agli atti connessi. Dagli atti emerge che i giudizi negativi erano fondati sul riferimento a un comportamento ritenuto fortemente censurabile sotto il profilo disciplinare e contrario ai doveri attinenti al giuramento prestato. Il TAR aveva già disposto un’ordinanza istruttoria, ma l’Amministrazione non ha fornito elementi utili a chiarire in cosa consistesse concretamente tale comportamento. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di essere stato assolto, per particolare tenuità del fatto, con sentenza del Tribunale di Taranto del 21 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2023, con riguardo ai medesimi fatti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni poste dal ricorso richiedessero un’approfondita trattazione nella fase di merito. Ha rilevato, in particolare, che l’Amministrazione, nonostante l’ordinanza istruttoria, non aveva chiarito il comportamento concretamente contestato e posto a fondamento dei giudizi di non idoneità; ha inoltre considerato che, per i medesimi fatti, il ricorrente risultava assolto per particolare tenuità del fatto con sentenza penale irrevocabile. Le esigenze cautelari non sono state soddisfatte mediante la sospensione immediata degli atti, ma attraverso la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’istanza cautelare è stata quindi accolta nei soli limiti della fissazione ravvicinata del merito, con udienza fissata al 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accogliere la proposta istanza cautelare nei soli limiti dell’articolo 55, comma 10, c.p.a.

    In presenza di esigenze cautelari e di questioni che richiedono approfondimento nel merito, il giudice può soddisfare la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione fonda un giudizio di non idoneità all’avanzamento su un comportamento ritenuto gravemente censurabile sotto il profilo disciplinare, deve fornire elementi concreti e comprensibili circa i fatti contestati e la loro rilevanza; il mero richiamo generico al comportamento non consente un adeguato controllo giurisdizionale.
  • La mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, degli elementi necessari a chiarire il fondamento fattuale dell’atto, anche dopo un ordine istruttorio del giudice, può giustificare una tutela cautelare mediante sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La pronuncia penale irrevocabile relativa ai medesimi fatti, pur quando l’assoluzione sia pronunciata per particolare tenuità del fatto, costituisce un elemento che il giudice amministrativo deve considerare nella valutazione cautelare della legittimità di un giudizio amministrativo negativo fondato su quei fatti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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