Cassazione Civile, Ordinanza n. 11044/2025 del 27/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia origina da una sentenza del Tribunale che aveva condannato una banca a restituire a una società e a una persona fisica le somme da queste pagate alla chiusura di un conto corrente, oltre l'importo ritenuto dovuto. La banca ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato improcedibile ritenendo tardiva la costituzione/iscrizione a ruolo: l'atto di impugnazione era stato notificato nei termini, ma la pratica risultava iscritta prima innanzi al Tribunale anziché presso la Corte d'appello, e secondo il giudice di merito la prova del corretto e tempestivo deposito telematico non era stata fornita perché mancavano le PEC intermedie attestanti il completamento della procedura. In cassazione la banca ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 165 e 347 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva la costituzione nonostante il tempestivo invio telematico; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito mal ripartito l'onere della prova e poi ritenuto insufficiente la documentazione prodotta; violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per il diniego della rimessione in termini, sostenendo che il mancato perfezionamento dell'iscrizione dipendesse da un disguido informatico non imputabile alla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che la censura della banca si fondava sull'assunto che la Corte d'appello avesse omesso di valutare PEC che invece, secondo la ricorrente, erano state prodotte e dimostravano il tempestivo e regolare deposito telematico. Tuttavia la decisione impugnata aveva affermato il contrario, cioè che erano state prodotte solo alcune PEC e non quelle intermedie necessarie a provare il rituale completamento della procedura. Per la Cassazione, dunque, non si trattava di violazione di legge o di vizio di motivazione, ma di un errore di fatto percettivo, denunciabile semmai con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con nulla sulle spese perché le controparti sono rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
richiamato come base della declaratoria di improcedibilità dell'appello da parte della Corte territoriale
art. 165 c.p.c.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tempestività della costituzione in appello
art. 347 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla regolarità e tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'appello
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova e la valutazione della documentazione prodotta
art. 153, comma 2, c.p.c.
invocato per sostenere la rimessione in termini in presenza di un evento non imputabile alla parte
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 395, n. 4, c.p.c.
indicato dalla Corte come rimedio corretto per denunciare l'errore di fatto percettivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per la disciplina introduttiva dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
citata per il principio secondo cui l'amministrazione giudiziaria verifica in concreto la debenza del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Se la censura investe un presunto travisamento del contenuto di documenti o atti processuali, ma la decisione impugnata si fonda proprio sull'inesistenza di quei documenti o sulla loro mancata produzione, il vizio è di fatto e non di diritto; il rimedio è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già ritenuto insufficiente la prova documentale offerta.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti, in realtà, l'apprezzamento dell'idoneità delle prove prodotte.
- La rimessione in termini per causa non imputabile presuppone che l'impedimento e la sua non imputabilità siano effettivamente dimostrati; se la questione dipende dal medesimo fatto percettivo già posto a base della decisione, la censura non può essere veicolata come vizio di legittimità.
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