Sentenza n. 2949/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento dei provvedimenti assunti dalla Regione Lombardia con la nota comunicata ad Eurocap Petroli S.p.A. in data 25 gennaio 2023, avente ad oggetto “Sopralluogo di controllo presso l'insediamento di Settimo Milanese per indagini ambientali relative al deposito di oli minerali ad uso commerciale gestito da Eurocap Petroli S.P.A.”, e con la nota comunicata ad Eurocap Petroli S.p.A. in data 24 febbraio 2023, avente ad oggetto “Riscontro alla nota di Eurocap Petroli S.p.A., pervenuta il in atti regionali con prot. T1.2023.0013685 del 02/02/2023”, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o, comunque, connesso a quelli di cui sopra, anche mai conosciuto dalla ricorrente; e, conseguentemente, annullare, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, anche ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, i suddetti provvedimenti della Regione Lombardia, nonché ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o, comunque, connesso alla stessa, anche mai conosciuto dalla ricorrente. Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 15/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note regionali relative al sopralluogo di controllo, agli obblighi di cooperazione alle verifiche ambientali e alla presentazione dell'istanza di dismissione di un deposito di oli minerali, nonché alla prospettata rimozione delle infrastrutture
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva gestito il deposito in forza di un contratto di locazione cessato nel 2021, ha impugnato le note con cui la Regione Lombardia aveva disposto un sopralluogo e individuato a suo carico gli adempimenti conseguenti alla cessazione della gestione. Ha dedotto di non essere proprietaria dell'impianto e di non poter quindi essere destinataria degli obblighi di dismissione, sostenendo che la rimozione, demolizione e smaltimento delle infrastrutture potessero gravare soltanto sulla proprietaria del complesso immobiliare. Ha inoltre contestato di poter essere considerata responsabile di eventuali contaminazioni, posto che il deposito era stato utilizzato per decenni e che la gestione della ricorrente non coincideva con l'intero periodo di esercizio. Ha richiamato anche il contenzioso civile relativo al rilascio dell'immobile. La Regione ha eccepito il difetto di interesse rispetto a una nota avente, in parte, natura meramente interlocutoria e ha sostenuto nel merito che la ricorrente fosse ancora titolare dell'autorizzazione alla gestione, mai trasferita né oggetto di istanza di dismissione. La controinteressata ha distinto la dismissione dell'attività dalla rimozione materiale dell'impianto, riconoscendo che l'indicazione della rimozione a carico della ricorrente non avrebbe potuto incidere sulla proprietà delle infrastrutture.
La decisione
Il TAR ha distinto due contenuti della nota impugnata. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione relativa alle prescrizioni attuali e immediate concernenti la cooperazione alle verifiche ambientali e la presentazione dell'istanza di dismissione, poiché rivolte nominativamente alla ricorrente e dotate di autonoma lesività. Tali censure sono state però respinte nel merito: l'autorizzazione alla gestione, rilasciata nel 1992, risultava ancora formalmente intestata alla ricorrente; la restituzione della licenza fiscale all'Agenzia delle Dogane costituiva un adempimento distinto e non comportava la cessazione o il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa; quale ultimo gestore e titolare formale dell'autorizzazione, la ricorrente era tenuta a chiudere il ciclo amministrativo dell'impianto, cooperando alle verifiche e presentando l'istanza di dismissione. Il sopralluogo era inoltre giustificato dalla durata pluridecennale dell'esercizio, dalla vetustà delle strutture interrate e dagli elementi emersi durante l'ispezione, tra cui una macchia scura sulla pavimentazione e fusti parzialmente pieni collegati a tubazioni. Il giudice ha escluso che la nota avesse accertato una contaminazione o imputato alla ricorrente la relativa responsabilità, trattandosi soltanto di verifiche preliminari; l'individuazione del responsabile avrebbe potuto avvenire, se necessario, successivamente secondo l'art. 242 d.lgs. 152/2006. Il contenzioso locatizio è stato ritenuto irrilevante rispetto agli obblighi pubblicistici derivanti dalla titolarità dell'autorizzazione. Quanto alla rimozione, demolizione e smaltimento delle infrastrutture, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché tale indicazione era contenuta nella prospettazione di scenari futuri, prima delle verifiche, e non era stata tradotta in un provvedimento esecutivo o attuale; dopo il sopralluogo la Regione non aveva adottato alcun atto reiterativo dell'obbligo di rimozione a carico della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, l.r. Lombardia n. 7/2010
Consente le verifiche ambientali giustificate dalle caratteristiche e dalla vetustà del deposito; il giudice ha ritenuto ragionevole il sopralluogo in presenza di un esercizio pluridecennale e di strutture interrate obsolete.
art. 1, comma 56, lett. b), l. n. 239/2004
Impone, secondo la decisione, al titolare formale dell'autorizzazione alla gestione di presentare l'istanza di dismissione; la ricorrente era ancora titolare dell'autorizzazione, non avendone comunicato la cessazione né chiesto la dismissione.
art. 242 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina la fase successiva all'eventuale accertamento della contaminazione e l'individuazione del relativo responsabile; non fonda, nel caso deciso, un accertamento anticipato di responsabilità.
art. 21-octies l. n. 241/1990
È richiamato nella domanda di annullamento, ma la sentenza non sviluppa una specifica applicazione della disposizione.
Massime di principio
- La nota amministrativa che impone al titolare formale di un'autorizzazione di cooperare alle verifiche ambientali e di presentare l'istanza di dismissione contiene prescrizioni attuali e autonomamente lesive, impugnabili immediatamente, anche se inserita nel contesto di un sopralluogo preliminare.
- La restituzione di una licenza fiscale all'autorità tributaria non determina, di per sé, la cessazione, il trasferimento o la dismissione di un'autorizzazione amministrativa regionale distinta; finché quest'ultima resta formalmente intestata al gestore, su di lui gravano gli adempimenti pubblicistici connessi alla cessazione dell'attività.
- L'obbligo di cooperare alle verifiche ambientali e di presentare l'istanza di dismissione può gravare sul titolare formale dell'autorizzazione e sull'ultimo gestore, anche se questi non è proprietario dell'impianto; tale obbligo è distinto dalla materiale rimozione delle infrastrutture e non implica, da solo, l'imputazione della responsabilità per un'eventuale contaminazione.
- La contestazione di un obbligo di rimozione delle infrastrutture è inammissibile per difetto di interesse quando l'indicazione sia contenuta soltanto nella prospettazione interlocutoria di scenari futuri, antecedente alle verifiche, e non sia stata tradotta in un provvedimento esecutivo e attuale.
- Le verifiche ambientali preliminari non costituiscono accertamento della contaminazione né imputazione della responsabilità al soggetto sottoposto al controllo; l'individuazione del responsabile deve essere eventualmente svolta in una fase successiva, all'esito delle indagini e secondo la disciplina applicabile.
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