Cassazione Civile, Ordinanza n. 07204/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le aveva contestato la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’anno 2012, relativamente alle scommesse a quota fissa concluse direttamente da giocatori italiani con il bookmaker. In cassazione la società ha riproposto, in via preliminare, la richiesta di sospensione e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE; inoltre ha dedotto più censure di merito, tra cui: insussistenza del presupposto soggettivo del tributo in capo al bookmaker privo di concessione; erronea ricostruzione del rapporto tra bookmaker e ricevitoria; violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata traduzione in inglese dell’atto impositivo; violazione del diritto dell’Unione, in particolare degli artt. 49 e 56 TFUE e dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. La doglianza centrale era che, alla luce della disciplina interna e della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, non potesse essere affermata la responsabilità del bookmaker per l’imposta relativa alle scommesse raccolte in Italia.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata affrontata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE e risultava ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità. Nel merito ha affermato che, per il periodo d’imposta 2012, l’imposta unica grava anche sul bookmaker che gestisce scommesse senza concessione, non essendo condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità del bookmaker sarebbe solo dipendente da quella della ricevitoria. Ha inoltre rilevato la conformità della decisione impugnata sia alla disciplina interna sia ai principi già espressi dalla giurisprudenza sulla mancata traduzione dell’atto impositivo e sulla compatibilità eurounitaria della normativa italiana. Conseguentemente ha confermato la legittimità dell’accertamento e condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché la questione risultava già compiutamente esaminata dalla giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità.
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
L’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero.
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse; la norma, letta in combinato con la disciplina successiva, comprende anche chi gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66
La disposizione interpretativa chiarisce che l’imposta è dovuta anche se la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza o inefficacia della concessione; per i rapporti antecedenti al 2011 la Corte costituzionale ha però escluso l’assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
d.m. Economia e Finanze n. 111 del 2006, art. 16
Il concessionario è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)
Viene richiamata per il criterio di determinazione dell’imponibile forfetario su base provinciale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata traduzione in lingua inglese dell’atto impositivo non è stata ritenuta causa di invalidità nel caso esaminato, in linea con la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
artt. 49 e 56 TFUE
La normativa italiana sull’imposta unica non è stata ritenuta idonea a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività economiche nello Stato membro interessato.
direttiva 2006/112/CE, art. 401
È stata esclusa l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto unionale richiamato.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto d’imposta è collegato all’organizzazione e gestione del servizio di gioco, e può gravare anche sul soggetto che operi senza concessione, se svolge di fatto l’attività gestoria delle scommesse.
- La disposizione interpretativa del 2010 va applicata anche ai rapporti già sorti, ma non elimina la responsabilità del bookmaker per i periodi d’imposta successivi al 2011; per tali annualità resta soggetto passivo il bookmaker che gestisce le scommesse.
- La responsabilità tributaria del bookmaker non è meramente dipendente da quella della ricevitoria, poiché entrambi i soggetti partecipano, su piani diversi, alla realizzazione del presupposto impositivo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere negato quando la questione interpretativa è già stata affrontata in modo sostanzialmente risolutivo dalla giurisprudenza unionale e nazionale consolidata.
- La mancata traduzione in lingua straniera dell’atto impositivo non comporta automaticamente invalidità dell’accertamento, dovendosi verificare la concreta incidenza della violazione sul diritto di difesa.
- La disciplina italiana sull’imposta unica sulle scommesse è stata ritenuta compatibile con la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, non emergendo un ostacolo apprezzabile all’attività economica transfrontaliera.
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