Sentenza del 14/03/2016 n. 409 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Costituzione della Repubblica, art. 24 - legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 12, comma 7 - Imposte in genere - Avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni - Inosservanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che la notificazione dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni rende l'atto illegittimo, a meno che ricorrano concrete e specifiche ragioni di urgenza. L'onere di provare l'urgenza grava sull'Amministrazione finanziaria. In assenza di tale prova, l'avviso emesso ante tempus deve essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché l'avviso di accertamento è stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica. Tale termine consente al contribuente di formulare osservazioni e richieste e garantisce il pieno esercizio del contraddittorio procedimentale. L'inosservanza comporta l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica, art. 24
La norma è richiamata quale fondamento costituzionale della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa del contribuente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
L'Amministrazione non può emettere l'avviso di accertamento prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale, salvo specifiche ragioni di urgenza. Il termine tutela il contraddittorio procedimentale e i principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente. L'urgenza deve essere concreta, specifica e provata dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando un accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di notificare l'avviso.
- La violazione del termine comporta, di regola, l'illegittimità dell'avviso e non richiede al contribuente di dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dalla notifica anticipata.
- L'eccezione per ragioni di urgenza è restrittiva: non è sufficiente una motivazione generica, e spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti concreti che rendevano necessario agire prima della scadenza.
- Il termine di sessanta giorni è uno strumento di contraddittorio e di collaborazione procedimentale, non una semplice formalità: il contribuente deve poter presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto impositivo.
- In una situazione analoga occorre verificare la data di consegna del verbale, la data di notifica dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza contenuta nell'atto o comunque dimostrata dall'Amministrazione.
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