Cassazione Penale, Sentenza n. 38845/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva e ha rideterminato la pena complessiva in 3 anni. Il ricorrente denunciava che, per i reati corrispondenti ai capi 2) e 3) della sentenza sub 2, il Tribunale aveva aumentato la pena di due mesi per ciascun reato senza applicare la diminuzione prevista per il rito abbreviato (la riduzione di un terzo), così determinando un incremento superiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per la sola determinazione della porzione di pena relativa ai due reati satellite. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, in diversa composizione, con indicazione di applicare il principio di diritto secondo cui l'aumento di pena per continuazione (art. 81 c.p.) è soggetto alla riduzione premiale per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e che il giudice deve dare atto in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione (che è aritmeticamente predeterminata).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alla domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; è la base procedurale del provvedimento impugnato.
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per il concorso di reati (continuazione). La Corte precisa che l'aumento disposto ai sensi dell'art. 81 è soggetto, se del caso, alla riduzione prevista per il rito abbreviato.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato. La Corte afferma che tale diminuzione si applica anche all'aumento di pena per continuazione quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, e che il giudice deve indicare in motivazione di averla considerata.
Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita)
«in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum»
Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio vincolante: la riduzione per il rito abbreviato si applica anche all'incremento per continuazione e va esplicitata in motivazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata in relazione alla composizione del giudice dell'esecuzione e alla necessità del rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione; non entra nel merito del calcolo ma regola profili procedurali.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione in sede esecutiva, se uno dei reati satellite è stato giudicato con rito abbreviato occorre applicare la riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p. anche sull'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 81 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione deve esplicitare in motivazione di aver tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato; non è richiesta una motivazione sul quantum perché la riduzione è aritmeticamente predeterminata.
- Se il giudice omette di applicare la riduzione per il rito abbreviato ai reati satellite che hanno comportato l'aumento per continuazione, il provvedimento è viziato e può essere annullato con rinvio per nuovo giudizio.
- In sede di ricalcolo delle pene per continuazione, procedere in modo trasparente: calcolare la pena relativa al reato satellite, applicare la diminuzione prevista per l'abbreviato e quindi determinare l'aumento complessivo, o conforme al principio che l'aumento è soggetto alla riduzione.
- Le parti (difensore o PM) devono attenzionare i singoli calcoli aritmetici nelle determinazioni esecutive: errori formali nella computazione delle diminuenti/reduzioni sono rilevabili in sede di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38811/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38812/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38813/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38814/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38817/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38820/2022 del 14/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →