Sentenza n. 1952/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro n. 368/2024 pubblicata in data 09 luglio 2024 (procedimento R.G. 690/2023), passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia o mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro n. 368/2024, relativa al riconoscimento di euro 1.500,00 per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto l'importo complessivo di euro 1.500,00 quale Carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire il potere di agire in ogni fase e grado, compresa l'ottemperanza davanti al competente TAR, per il riconoscimento della Carta docente, senza indicare lo specifico TAR né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. La ricorrente non era assistita dai propri difensori all'udienza camerale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura speciale deve consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita. La procura redatta su foglio separato, pur depositata telematicamente insieme al ricorso e con sottoscrizione autenticata dal difensore, non beneficia automaticamente dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, poiché la mera congiunzione informatica dei documenti non garantisce né la piena consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata o regolarizzata successivamente. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., perché l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 28 novembre 2025, l'Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva già confermato uno degli indirizzi interpretativi esistenti e la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessario un ulteriore avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché i difensori della ricorrente non erano presenti all'udienza camerale e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale questione rilevata d'ufficio
Il giudice deve provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, salvo che la questione sia sollevata in udienza e i difensori assenti abbiano rinunciato implicitamente alla possibilità di interloquire.
art. 8, comma 3, Allegato 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce
La trasmissione telematica della copia informatica di una procura redatta su foglio separato insieme al ricorso non elimina, secondo il TAR, l'esigenza che la procura contenga autonomamente elementi sufficienti a identificarne l'oggetto e la specifica controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, ma non rende sanabile la mancanza originaria della procura speciale quando questa è requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione della procura non opera quando la procura speciale manchi o sia inidonea al momento della proposizione del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non è applicabile quando esistevano indirizzi interpretativi conoscibili e la parte ha scelto una soluzione meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il patrocinio tecnico obbligatorio giustifica la richiesta di un adempimento specifico e non particolarmente oneroso nella formazione della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi sufficienti a individuare la specifica controversia, l'autorità giudiziaria adita e l'oggetto del ricorso; una formula generica riferita a ogni fase e grado e al competente TAR non soddisfa tale requisito quando la procura è redatta su foglio separato dal ricorso.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce o a margine del ricorso: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla carenza degli elementi identificativi della controversia né dimostra, da sola, la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o essere coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico.
- La mancanza o l'inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano parametri interpretativi utilizzabili e la parte ha scelto una modalità meno prudente, anche se la giurisprudenza era orientata in modo non univoco.
- Se la questione rilevata d'ufficio viene sollevata in udienza e i difensori della parte non sono presenti, il giudice non è tenuto a concedere un ulteriore termine ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza può integrare rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.
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