Cassazione Penale, Sentenza n. 43224/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 25.3.2022 che aveva respinto il riesame del provvedimento di convalida del sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata trasmissione di atti e lesione del diritto di difesa (artt. 324 comma 3, 178 c.p.p., artt. 111 comma 4 e 24 Cost.), sostenendo che il Tribunale non aveva acquisito documenti difensivi attestanti l'attività commerciale del ricorrente; (ii) violazione di legge e carenza motivazionale sul "fumus commissi delicti" e sul nesso di pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto alle ipotesi di reato (riferimenti a artt. 125 comma 3 e 253 c.p.p.), con richiesta di censura della misura ablativa per insufficienza delle esigenze probatorie e della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Ha ricostruito che la PG, durante una perquisizione delegata per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615ter c.p.), aveva di iniziativa sequestrato assegni, certificati di garanzia, dichiarazioni di vendita, orologi di pregio e scatole attinenti all'attività di commercio di orologi; il PM aveva convalidato il sequestro ritenendo i beni "corpo di reato o, comunque, cosa pertinente" agli illeciti di cui agli artt. 474 e 648 c.p. La Corte ha ritenuto che: (a) il ricorso non poteva sollevare censure di fatto sulla lettura probatoria compiuta dal riesame; (b) la lamentata omissione di acquisizione di ulteriori atti non era specificata e non dimostrava un concreto pregiudizio al diritto di difesa; (c) la motivazione del decreto di convalida e dell'ordinanza del riesame era congrua e sufficiente in particolare nell'indicare le esigenze istruttorie (accertamento caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione) che giustificavano il sequestro. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 615ter cod. pen.
Norma relativa al reato che ha dato origine alle investigazioni (accesso abusivo a sistema informatico); la Corte ricostruisce che il sequestro è avvenuto in corso di indagini per tale reato, anche se gli oggetti sequestrati si riferivano ad altri illeciti
art. 615bis cod. pen.
Nel testo è citata in parte come contesto investigativo; comunque rilevante per la ricostruzione del procedimento ma non per la valutazione specifica del sequestro impugnato
artt. 474 e 648 cod. pen.
Gli oggetti sequestrati sono stati ritenuti dal PM pertinenti o "corpo di reato" rispetto a ipotesi di reato contemplate da queste norme (reati contro la fede pubblica e ricettazione), giustificando la convalida del sequestro per esigenze istruttorie
art. 309 cod. proc. pen.
Riferito al termine e alla trasmissione degli atti per il riesame; la difesa aveva invocato l'inefficacia per omessa trasmissione, ma la Corte osserva che mancava specificazione del pregiudizio e che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto acquisire d'ufficio gli atti
art. 324 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nella dedotta violazione di legge relativa alla documentazione non acquisita in sede di riesame; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea in cassazione
art. 178 cod. proc. pen.
Citato nella prospettazione di violazione delle regole di trasmissione degli atti e del diritto di difesa; la Corte ha escluso il pregiudizio concreto derivante dall'asserita omissione
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Riferito all'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata nel descrivere le finalità istruttorie
art. 253 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio; la Corte ha valutato che il riesame e la convalida avevano indicato le esigenze probatorie a fondamento del vincolo
artt. 111 comma 4 e 24 Cost.
Riferimenti costituzionali invocati in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto non sussistente un vulnus costituzionale data la genericità delle censure
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la somma di Euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammessa solo la doglianza per violazione di legge: non è consentito un riesame dei fatti o della valutazione probatoria effettuata dal giudice del merito.
- Il riesame del sequestro deve valutare il "fumus commissi delicti" astrattamente sulla base degli elementi rappresentati: ciò significa che il giudice valuta la congruità degli elementi esposti per inquadrare il fatto nella norma incriminatrice, senza entrare nel merito confrontando gli atti probatori.
- Lamentare omissioni procedurali (es. mancata trasmissione di atti) richiede indicazione precisa di quali atti non siano pervenuti e prova del concreto pregiudizio al diritto di difesa; censure generiche sono inammissibili.
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi le esigenze istruttorie perseguite (per es. accertamento delle caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione dei beni); tale motivazione, se congrua, regge al controllo di legittimità.
- La collocazione materiale dei beni (es. detenuti in abitazione anziché in locale commerciale) può essere considerata dal giudice come elemento sintomatico e non è rivedibile in cassazione salvo violazioni di legge evidenti.
- In ricorsi di legittimità è fondamentale circostanziare le doglianze e non limitarsi ad affermazioni generiche: specificità nella delimitazione delle norme violate e nel descrivere il pregiudizio sono essenziali per ottenere l'esame della questione.
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