Cassazione Civile, Ordinanza n. 11574/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dalla pretesa di un dirigente medico del Servizio sanitario nazionale di ottenere il conferimento di uno degli incarichi previsti dalla disciplina contrattuale e legislativa per i dirigenti che abbiano superato positivamente il quinquennio di attività. Il lavoratore sosteneva che, una volta valutato positivamente dal collegio tecnico, avesse diritto a un incarico tra quelli tipizzati dall'art. 27 del CCNL 8.6.2000, e contestava la decisione di merito che aveva escluso un obbligo in tal senso per l'ente datore di lavoro. Con il terzo, quarto e quinto motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione di varie norme del CCNL e del d.lgs. 502/1992, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo: che il CCNL imponesse criteri preventivi e un conferimento necessario degli incarichi dopo il quinquennio; che la figura del dirigente equiparato e la previsione dell'incarico conferibile "ove disponibile" non escludessero un vero diritto soggettivo all'incarico; che la pesatura degli incarichi e l'atto aziendale non potessero limitare il diritto del dirigente a ottenere un incarico tipizzato; inoltre lamentava, con il sesto motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che le allegazioni fattuali e la mancata contestazione della controparte avrebbero imposto di qualificare le funzioni svolte come riconducibili a un incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c), del CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il dato normativo complessivo non attribuisca al dirigente medico, dopo la positiva valutazione quinquennale, un diritto incondizionato al conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice o di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo. Ha affermato invece che tali incarichi sono condizionati dalla disponibilità di posti, dalla programmazione organizzativa e finanziaria dell'ente, e dalle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Quanto al motivo relativo alla riqualificazione delle funzioni svolte, la Corte ha osservato che la censura era generica e sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito, non proponibile in cassazione. Seguendo la soccombenza, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27 CCNL 8.6.2000
disciplina le tipologie di incarico dirigenziale medico, ma non pone un automatismo nel conferimento dopo il quinquennio; la sua applicazione va coordinata con le regole organizzative e selettive.
art. 28 CCNL 8.6.2000
prevede il conferimento degli incarichi mediante atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e di criteri/procedure aziendali; tale disciplina è incompatibile con un conferimento automatico a tutti i dirigenti valutati positivamente.
art. 41 CCNL 8.6.2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del diritto all'incarico, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'assetto organizzativo e finanziario dettato dalla legge.
art. 3 CCNL 8.6.2000-biennio economico 2000-2001
invocato dal ricorrente per le ricadute retributive e ordinamentali della figura del dirigente equiparato, senza incidere sulla non obbligatorietà del conferimento.
art. 42, co. 4, CCNL 3.11.2005
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme economiche e di inquadramento, ma non ritenuto decisivo per fondare un diritto automatico all'incarico.
art. 5, co. 7, CCNL 5.7.2006
la formula "ove disponibile" è letta come conferma che l'attribuzione dell'incarico dipende dalla disponibilità organizzativa e non crea un obbligo assoluto di conferimento.
art. 26 CCNL 8.6.2000
richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema degli incarichi, ma non idoneo a fondare il diritto automatico vantato.
art. 28, co. 4, CCNL 8.6.2000
richiamato per contestare la motivazione sulla pesatura degli incarichi, senza successo.
art. 39 CCNL 8.6.2000
richiamato insieme alle altre norme contrattuali e non ritenuto decisivo.
art. 51 CCNL 5.12.1996
richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina successiva, senza accoglimento.
art. 3, co. 1-bis, d. lgs. 502/1992
l'atto aziendale rileva per l'individuazione delle strutture nell'ambito dell'organizzazione sanitaria; non consente di desumere un diritto automatico al conferimento degli incarichi professionali reclamati.
art. 15, co. 1, d. lgs. 502/1992
attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi, da coordinarsi con il sistema organizzativo e finanziario pubblico.
art. 15-ter, co. 1, d. lgs. 502/1992
gli incarichi sono conferiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero di incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale; ciò esclude un obbligo generalizzato di attribuzione.
art. 15, co. 4, d. lgs. 502/1992
le funzioni di alta specializzazione e gli incarichi di direzione di strutture semplici sono comunque descritti come possibilità organizzative, non come diritti automatici.
art. 8 d. lgs. 254/2000
la sostituzione del verbo "possono" con "sono" non elimina il carattere non automatico dell'attribuzione, perché l'oggetto dell'attribuzione resta condizionato dal sistema complessivo.
art. 2 d. lgs. 165/2001
richiamato per ribadire che i profili organizzativi spettano alla pubblica amministrazione, mentre alla contrattazione collettiva sono demandati i rapporti di lavoro e i trattamenti economici.
art. 97 Cost.
evocato per sostenere che l'assetto organizzativo e finanziario degli incarichi deve rispondere al principio di buon andamento.
art. 115 c.p.c.
la doglianza sulla mancata contestazione è stata ritenuta generica e inidonea, poiché riferita a giudizi valutativi e non a fatti storici specifici.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1362 c.c.
invocato per l'interpretazione del CCNL, ma non idoneo a sovvertire il significato sistematico ricostruito dalla Corte.
art. 1363 c.c.
invocato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione coordinata delle clausole contrattuali collettive.
Massime di principio
- Nel sistema degli incarichi dirigenziali medici, la positiva valutazione dopo il quinquennio non determina, di per sé, un diritto incondizionato al conferimento di un incarico di maggiore rilevanza professionale: il conferimento resta subordinato alla disponibilità dei posti, all'assetto organizzativo dell'ente e alle risorse finanziarie.
- Le clausole della contrattazione collettiva che disciplinano il conferimento degli incarichi vanno lette in coerenza con la disciplina legale dell'organizzazione pubblica e non possono essere interpretate come derogatorie dei vincoli organizzativi e di spesa posti dalla legge.
- La previsione di criteri, procedure selettive, atto scritto e motivato e formazione di una rosa di idonei esclude un meccanismo automatico di attribuzione degli incarichi a tutti i dirigenti che abbiano superato positivamente il quinquennio.
- Quando la norma fa riferimento a incarichi attribuibili "ove disponibile" o comunque entro i limiti delle strutture e delle risorse, essa conferma che il diritto all'incarico nasce solo se esiste effettiva disponibilità organizzativa e finanziaria.
- La censura in cassazione basata sull'art. 115 c.p.c. richiede l'allegazione di fatti storici specifici e non può risolversi nella contestazione di valutazioni o sussunzioni giuridiche del merito; altrimenti la doglianza è inammissibile o comunque infondata.
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