Cassazione Penale, Sentenza n. 12823/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 219, r.d. n. 267/1942) per distrazione di somme mediante pagamenti di fatture emesse da società che avrebbero simulato appalti (Lanfranchi s.r.l., I Muratori s.r.l., San Fratello Edilizia s.r.l., Argo Immobiliare s.r.l.) e per aver utilizzato somme della fallita La Corte Costruzioni s.r.l. per finanziare la Giardini s.r.l., di cui era amministratore. Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna sostenendo: insufficiente e contraddittoria motivazione; eccessiva fiducia nella testimonianza del geom. Fazio (che avrebbe detto che le opere fatturate non erano state eseguite dalle società fatturanti); assenza di prova della distrazione "oltre ogni ragionevole dubbio"; le fatture sarebbero state solo soggettivamente inesistenti o impiegate per pagare debiti o salari in "nero"; mancanza del nesso di causalità fra distrazione e fallimento; erronea inversione dell'onere della prova a suo carico; e censura sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello, che aveva fondato la valutazione sulla testimonianza del geom. Fazio ritenuta attendibile e, soprattutto, sulla "totale mancanza di documentazione contabile e di stati di avanzamento lavori" a fronte degli esborsi rilevanti. È stato confermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme; l'imputato non ha fornito indicazioni utili e verificabili sulle imprese che avrebbero effettivamente eseguito le opere né sulla destinazione delle somme distratte. La Corte ha inoltre precisato che non è necessario un nesso causale tra le condotte distrattive e il fallimento e che l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare danno ai creditori). I motivi relativi alle attenuanti e al quantum sono stati ritenuti insindacabili in questa sede. Per l'inammissibilità del ricorso il Cattaneo è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219, secondo comma, n. 1
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; interpretata come applicabile anche quando la distrazione emerge per mancanza di documentazione sulla destinazione dei beni/denaro, essendo sufficiente la prova della destinazione diversa del patrimonio sociale
codice di procedura penale, art. 192, commi 1 e 2
Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai requisiti di legge e non viziata come denunciato
r.d. n. 267 del 1942, artt. 216 e 223
Richiamati nella contestazione delle specifiche fattispecie di bancarotta e nelle questioni di tipizzazione dei comportamenti distrattivi o simulati; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai fatti accertati
art. 33 r.d. cit.
Citato rispetto alla relazione del curatore fallimentare; la Corte ha valutato la relazione ma l'ha ritenuta non smentire le conclusioni sull'assenza di documentazione tecnica e contabile
legge fallimentare, art. 87 (richiamato come "art. 87 I. fall.")
Riferimento al dovere di verità del fallito/interpellato e al ruolo probatorio delle dichiarazioni in sede fallimentare; giustifica l'apparente inversione dell'onere probatorio verso l'amministratore
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Richiamato per escludere l'ammissibilità di motivi nuovi (il ricorrente ha introdotto questioni nuove non sollevate in appello)
codice penale, art. 133
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che la valutazione è di fatto e insindacabile in Cassazione se non contraddittoria
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che autorizza la condanna per spese e contributi dovuti alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- In procedimenti per bancarotta fraudolenta patrimoniale la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni aziendali: l'assenza di documentazione contabile e tecnica è elemento probatorio rilevante.
- Non è necessario dimostrare il nesso causale diretto tra le singole operazioni distrattive e la dichiarazione di fallimento: è sufficiente il comportamento volto a dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia per i creditori.
- L'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è il dolo generico; non è indispensabile la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo specifico di recare danno ai creditori.
- Quando l'imprenditore/amministratore fornisce informazioni generiche o non verificabili sulla destinazione dei beni sottratti, il giudice può ritenere integrata la prova della distrazione; pertanto è fondamentale per l'imputato fornire indicazioni precise e documentabili sulle destinazioni dei fondi.
- In Cassazione le questioni di fatto e la valutazione della prova sono sindacabili solo nei limiti dei vizi di legge: la rimodulazione del giudizio sulle prove per motivi meramente riesaminatori è inammissibile.
- Le circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio costituiscono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono difficilmente aggredibili in sede di legittimità se motivate in modo non contraddittorio.
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