Cassazione Civile, Ordinanza n. 24155/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa per il pagamento di somme dovute a titolo di conguaglio per il mancato riversamento di importi iscritti a ruolo e rimasti insoluti nonostante l'avvio di procedure esecutive verso gli avvocati debitori. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dall'allora concessionario della riscossione, mentre la corte d'appello aveva accolto l'appello e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta dell'annullamento automatico dei ruoli e del discarico. La Cassa ricorre per cassazione con tre motivi: 1) denuncia la violazione della L. n. 228/2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, e del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la disciplina speciale sulla rottamazione/annullamento dei ruoli e sul discarico non sarebbe applicabile a un ente privatizzato come la Cassa, dovendosi invece applicare le regole ordinarie della responsabilità contrattuale; 2) solleva questioni di legittimità costituzionale della stessa disciplina per asserita ablazione senza indennizzo dei crediti della Cassa, in violazione degli artt. 3, 38, 41, 42, 117 Cost., dell'art. 1 Prot. add. CEDU e dell'art. 6 CEDU; 3) lamenta che la corte d'appello non avrebbe distinto tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro, cui il legislatore ha riservato regimi diversi. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui la disciplina della L. n. 228/2012 si applica anche alla Cassa Forense, in quanto ente privatizzato ma deputato a una funzione pubblica previdenziale e autorizzato ex lege a riscuotere mediante ruolo. La normativa incide sul titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione, non estingue il credito sottostante, che resta azionabile con gli ordinari mezzi; per i crediti sotto 2.000 euro l'annullamento risponde a ragioni di antieconomicità, per quelli sopra soglia opera il discarico automatico all'esito della procedura prevista dal decreto attuativo. Sono ritenute infondate anche le censure di illegittimità costituzionale e di violazione dell'art. 6 CEDU, nonché generiche e non autosufficienti, in parte qua, le doglianze sulla mancata distinzione tra le varie categorie di crediti. La ricorrente è condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È usato come base formale dei tre motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228/2012
La Corte ne afferma l'applicabilità anche alla Cassa Forense; la norma annulla automaticamente i crediti sino a 2.000 euro iscritti in ruoli esecutivi anteriori al 31.12.1999, prevede il discarico per i crediti superiori a soglia e rende non applicabili gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.
art. 1 e art. 2 del d.lgs. n. 509/1994
Sono richiamati dalla ricorrente per affermare la natura privatistica e l'autonomia contabile della Cassa; la Corte ribadisce però che ciò non esclude l'applicazione della disciplina speciale sulla riscossione mediante ruolo.
d.lgs. n. 112/1999
È indicato come la disciplina che ha sostituito il precedente sistema del 'non riscosso come riscosso' e che prevede il discarico per inesigibilità a condizioni determinate.
art. 19 d.lgs. n. 112/1999
Richiamato come disposizione sulla dichiarazione di inesigibilità/discarico, poi resa inapplicabile per i ruoli rientranti nell'ambito dell'art. 1, comma 529, L. n. 228/2012.
art. 20 d.lgs. n. 112/1999
Richiamato come procedura di verifica della responsabilità dell'agente della riscossione ai fini del discarico; la L. n. 228/2012 ne esclude l'applicazione per i ruoli interessati.
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988
È ricordato come base del previgente sistema del 'non riscosso come riscosso', poi abrogato.
artt. 75 e 77 d.P.R. n. 43/1988
Richiamati per il previgente diritto al discarico del concessionario che avesse diligentemente svolto la riscossione senza esito.
art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
Invocato dalla ricorrente come parametro di tutela della proprietà, ma la Corte esclude che la disciplina comporti un'ablazione del credito.
art. 117 Cost.
Richiamato quale norma interposta rispetto alla CEDU; la Corte esclude la violazione dell'art. 6 CEDU e quindi del parametro costituzionale.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che la riforma introduca un'ingerenza imprevedibile o lesiva della parità delle parti nei giudizi in corso.
art. 3 Cost.
La disciplina è ritenuta conforme al principio di ragionevolezza e proporzionalità, anche per la differenziazione legata all'importo del credito e alla sua risalenza.
art. 38 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce della funzione razionalizzatrice della disciplina di riscossione.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato.
art. 42 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela della proprietà, ma la Corte esclude che vi sia un prelievo ablatorio del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che siano autorizzati per legge a riscuotere mediante ruolo, poiché la legge regola la procedura di riscossione e non il diritto di credito in sé.
- L'"annullamento" del ruolo e l'"eliminazione" dalle scritture contabili hanno natura essenzialmente contabile e organizzativa: non equivalgono all'estinzione del credito sottostante, che resta azionabile nelle forme ordinarie.
- La differenziazione legislativa tra crediti fino a 2.000 euro e crediti di importo superiore è ragionevole perché risponde, rispettivamente, all'antieconomicità della riscossione e alla necessità di chiudere i carichi vetusti o non più efficientemente perseguibili.
- Le censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con l'art. 6 CEDU sono infondate quando la riforma si inserisce in un percorso normativo progressivo, prevedibile e finalizzato al riassetto del sistema di riscossione, senza introdurre un'ablazione imprevedibile dei diritti di credito.
- In cassazione, le doglianze che presuppongono una certa soglia o una determinata natura dei crediti devono essere specificamente allegata e dimostrata; in mancanza, il motivo è generico e non autosufficiente.
- Per i ruoli riferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, le proroghe dei termini per la comunicazione di inesigibilità seguono una disciplina specifica e non soffrono della soluzione di continuità propria degli ex concessionari privati.
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