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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08117/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di diffamazione (art. 595, co.1 c.p.) per aver inoltrato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, con accuse precise contro l'avv. Petrivelli (violazione dell'art. 88 c.p.c., comportamenti sleali a vantaggio di Microgame S.p.A. e danno a Itaproinvest Srl), nonché riferimenti a condotte rilevanti ai fini deontologici e penali. In Cassazione il ricorrente denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 595 c.p., 599 co.2 c.p. (esimente della provocazione) e 598 c.p. chiedendo il riconoscimento di cause di non punibilità o giustificazione sostenendo di essere convinto della illegittimità dell'iniziativa civile avversaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato la qualificazione diffamatoria dell'esposto e la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico o eventuale) desumibile dal tenore accusatorio e dalla omissione di circostanze rilevanti. Ha escluso l'applicabilità dell'esimente della provocazione invocata dal ricorrente perché la percezione soggettiva di ingiustizia non è sufficiente: la provocazione è rilevante solo quando l'altrui fatto ingiusto sia apprezzabile oggettivamente. Ha inoltre escluso la protezione prevista per gli scritti difensivi dall'art. 588, co.1 c.p. qualora si tratti di esposti o denunce indirizzate a autorità anziché di atti difensivi diretti alle parti del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p. (diffamazione), comma 1

    La condotta dell'imputato è stata ritenuta integrativa del reato di diffamazione per l'offesa alla reputazione mediante espressioni accusatorie espresse con certezza; la Corte ha confermato che è integrato anche quando manca la prova di malizia specifica, essendo sufficiente il dolo generico o eventuale.

  • art. 599 c.p., comma 2 (esimente della provocazione)

    L'esimente della provocazione non è stata riconosciuta: secondo la giurisprudenza richiede che il fatto ingiusto altrui sia apprezzabile oggettivamente (non la sola percezione soggettiva dell'agente) e non si riscontrano nel caso i presupposti oggettivi della provocazione.

  • art. 598 c.p.

    La norma invocata come possibile esimente non è stata ritenuta applicabile: la convinzione soggettiva del ricorrente circa la legittimità dell'iniziativa civile non basta a integrare la causa di non punibilità prevista dalla disposizione.

  • art. 588 c.p., comma 1 (esclusione di punibilità per scritti difensivi)

    La Corte ha interpretato la norma limitativamente: la tutela prevista a favore del libero esercizio della difesa si applica agli scritti difensivi diretti alle parti processuali nel giudizio cui si riferiscono, non agli esposti o denunce inviati ad Autorità (Consiglio dell'Ordine, Consiglio di Disciplina).

  • art. 616 c.p.p.

    Articolo richiamato per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nell'esposto come presunta violazione da parte dell'avv. Petrivelli; la Corte territoriale ha valutato la fondatezza della questione civìle collegata e ha ritenuto infondate o non sufficienti tali giustificazioni a esonerare penalmente il ricorrente.

  • art. 65 Codice Deontologico Forense

    Richiamato nell'esposto come presunta violazione deontologica; la contestazione deontologica non è stata ritenuta idonea a escludere la responsabilità penale per diffamazione nel contesto degli esposti rivolti ad Autorità disciplinari.

  • art. 640 c.p. (truffa), e cenni all'art. 2504-bis cod. civ.

    Le accuse penali e civili menzionate nell'esposto (compresa la presunta azione per ottenere un ingiusto profitto e la questione societaria con riferimento alla fusione/incorporazione disciplinata dall'art. 2504-bis) sono state valutate dal giudice di merito nel quadro della diffamazione: l'eventuale fondatezza o meno delle censure civili non ha spogliato l'esposto del carattere diffamatorio né ha giustificato l'omissione di circostanze rilevanti.

Massime di principio

  • In materia di diffamazione è sufficiente il dolo generico (anche come dolo eventuale): la consapevolezza dell'offensività delle parole e l'uso di espressioni percepibili come offensive sono elementi decisivi, non è richiesta la volontà specifica di denigrare.
  • La causa di non punibilità per provocazione (art. 599 co.2) richiede un fatto ingiusto dell'altrui parte apprezzabile oggettivamente; la mera percezione soggettiva di ingiustizia non basta per giustificare offese.
  • La tutela dell'esercizio della difesa prevista dall'art. 588 co.1 c.p. si applica limitatamente agli atti difensivi diretti alle parti del processo; esposti o denunce inoltrati ad Autorità diverse non godono della stessa esclusione di punibilità.
  • Omissioni di fatti rilevanti e l'uso di accuse formulate con assoluta certezza, senza termini dubitativi, rafforzano la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato diffamatorio.
  • La fondatezza o fondatezza parziale delle ragioni giuridiche sostenute non esclude automaticamente la responsabilità penale per diffamazione se l'espressione delle accuse è offensiva e sono taciute circostanze rilevanti.
  • Le conseguenze pratiche prevedono non solo responsabilità penale ma anche civile: condanna penale, risarcimento del danno e condanna a rifondere le spese di difesa della parte civile.

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