Sentenza n. 7174/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - deliberazione del 30 novembre 2022, n. 138/2022/AE/AUT/REVOCA, successivamente comunicata in data 24 gennaio 2023, con la quale la Commissione per le adozioni internazionali ha revocato l'autorizzazione n. 80/2011/AE/EST, rilasciata il 29 settembre 2011 alla ricorrente per operare, quale ente autorizzato alle adozioni internazionali, nella Repubblica del Congo-Brazzaville, disponendo la consequenziale modifica dell'Albo degli enti autorizzati; - provvedimento della CAI di declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame ex art. 17 d.P.R. n. 108 del 2007 formulata dalla ricorrente; - qualsiasi altro provvedimento connesso o consequenziale, anche allo stato non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione congiunta delle parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.
Atto impugnato: deliberazione di revoca dell'autorizzazione a operare per le adozioni internazionali nella Repubblica del Congo-Brazzaville, con conseguente modifica dell'Albo degli enti autorizzati, nonché declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali con cui era stata revocata l'autorizzazione precedentemente rilasciata per operare nella Repubblica del Congo-Brazzaville nel settore delle adozioni internazionali, nonché il successivo provvedimento di inammissibilità dell'istanza di riesame e gli atti connessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. Prima dell'udienza di merito, le parti costituite hanno depositato una dichiarazione congiunta di cessazione della materia del contendere, chiedendo altresì la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione congiunta delle parti relativa alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare nel merito i motivi di ricorso, quando risulti venuto meno l'oggetto sostanziale della controversia.
- In presenza di una dichiarazione congiunta delle parti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, se tale regolazione è conforme alla richiesta concorde delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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