Cassazione Civile, Sentenza n. 7156/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento per decorso del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. e aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione che lamentava la prescrizione dei contributi 2004-2005 (prescrizione maturata prima della formazione del ruolo e della notifica della cartella). In primo motivo si contestava l'applicazione del termine degli atti esecutivi (20 giorni) anziché del termine previsto per l'opposizione a cartella/pretenzione contributiva, trattandosi di eccezione di estinzione del credito; nel secondo motivo si deduceva che la prescrizione, essendo di ordine pubblico e non inerente al merito della pretesa, poteva essere fatta valere oltre il termine di 40 giorni previsto per l'opposizione alla cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la prescrizione maturata prima della cartella poteva essere fatta valere con l'opposizione alla cartella entro 40 giorni dall'avviso (art. 24 dlgs 46/1999) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, entro il termine decorrente dal primo atto idoneo a porre il contribuente in condizione di difendersi (nel caso di specie l'intimazione di pagamento). Ha escluso la rilevanza del termine di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi e ha ritenuto l'azione della parte intempestiva rispetto al termine di 40 giorni applicabile in materia contributiva, con conseguente rigetto del ricorso. Nessuna condanna alle spese (parte rimasta intimata) e rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto legislativo 46/1999
L'art. 24 stabilisce il termine di 40 giorni per proporre opposizione alla cartella/avviso in materia contributiva; la Cassazione interpreta tale termine come quello tipico da applicare anche quando si eccepisce la prescrizione relativa a contributi, e come termine da fare decorrere dal primo atto idoneo se la cartella non è stata regolarmente notificata.
Codice di procedura civile
art. 617 c.p.c.; art. 615 c.p.c. (richiamati nel ricorso)
La Corte precisa che il termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi (richiamato dal giudice d'appello) non è rilevante quando è in questione un'opposizione che mira a far valere una causa estintiva relativa a pretese contributive; in tali fattispecie prevale il termine speciale previsto dalla normativa contributiva (40 giorni).
Legge 335/1995
Citata dalla ricorrente come norma rilevante per questioni contributive e termini: la Corte non ritiene che tali disposizioni consentano di superare il termine di 40 giorni per eccepire la prescrizione di ordine pubblico nella materia contributiva.
DPR 115/2002
La Corte constata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, come previsto dalla norma.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Rilevato solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione.
Cass. Ordinanza Sez. 6 - L, n. 24506/2016
Ordinanza 30/11/2016, Rv. 642279-01
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che, in caso di nullità della notifica della cartella, il termine per l'impugnazione può decorrere dal primo atto idoneo a porre il soggetto nella condizione di esercitare la difesa (tecnica di 'recupero' del dies a quo).
Cass. Sentenza 23/02/2021, n. 4901
Sentenza 23/02/2021, n. 4901
Citata per distinguere l'ipotesi degli atti esecutivi rispetto alle opposizioni in materia contributiva e per escludere l'automatica applicazione del termine di 20 giorni.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080/2017
Sentenza 22/09/2017, n. 22080, Rv. 645323-01
Richiamata per indicare orientamenti consolidati in materia di termini e rimedi nelle controversie contributive, a supporto dell'applicazione del termine di 40 giorni quale rimedio tipico.
Massime di principio
- La prescrizione maturata prima della formazione del ruolo o della notifica della cartella può essere eccepita, ma va proposta entro il termine speciale previsto per l'impugnazione della cartella (art. 24 dlgs 46/1999: 40 giorni) o, se la cartella non è stata regolarmente notificata, entro 40 giorni dal primo atto idoneo a consentire la difesa (es. intimazione di pagamento).
- Il termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi non è automaticamente applicabile alle opposizioni che sollevano questioni estintive del credito contributivo; occorre applicare il termine speciale previsto per la materia contributiva.
- La natura di ordine pubblico della prescrizione non esclude l'applicazione dei termini processuali speciali: la tardività nell'impugnazione può comportare l'inammissibilità e impedire l'esame del merito della prescrizione.
- Quando si contesta la regolarità della notifica della cartella, è cruciale individuare l'atto idoneo che ha posto il contribuente nelle condizioni di difendersi, poiché da quello decorre il termine per proporre opposizione.
- In casi analoghi è opportuno proporre tempestivamente opposizione avverso la cartella o, se si contesta la notifica, impugnare entro il termine decorrente dall'intimazione o dal primo atto utile, perché il mancato rispetto dei termini processuali preclude spesso il riesame di questioni sostanziali come la prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7110/2023 del 09/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6897/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6902/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6906/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6908/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6911/2023 del 08/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →