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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08926/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dirigente dell'ente previdenziale per il pagamento di somme dovute, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di monetizzazione di ferie e festività soppresse non fruite. L'ente propose opposizione, poi rigettata in appello, sostenendo che, per effetto dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie si applicasse anche al caso di cessazione per raggiunti limiti di età/pensionamento; inoltre deduceva che il lavoratore, non avendo richiesto tempestivamente il godimento delle ferie, avrebbe tenuto una condotta colposa ostativa alla monetizzazione. Con il secondo motivo l'ente censurava la sentenza d'appello perché avrebbe assimilato ferie e festività soppresse, senza considerare che queste ultime, ai sensi della l. n. 937/1977 e del CCNL EPNE, sarebbero fruibili nell'anno solare e non monetizzabili. Il controricorrente resisteva sostenendo la correttezza della decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al compenso per l'impossibilità, non imputabile al lavoratore, di fruire dei riposi prima della cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte costituzionale, non esclude l'indennità sostitutiva quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore e quando il datore di lavoro non dimostri di avere messo il dipendente in condizione di fruirne mediante adeguata informazione e invito a godere delle ferie, con avviso della perdita del diritto in caso di mancata fruizione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che le festività soppresse, previste dalla l. n. 937/1977 e dal CCNL applicato, sono sostanzialmente assimilabili alle ferie e che, in presenza degli stessi presupposti di impossibilità non imputabile alla fruizione prima della cessazione del rapporto, possono essere monetizzate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012

    "Le ferie, i riposi ed i permessi ... non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"; "La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per ... pensionamento e raggiungimento del limite di età"

    Il divieto di monetizzazione non opera in modo assoluto: va letto in conformità al diritto unionale e consente l'indennità sostitutiva quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore e il datore di lavoro non provi di averlo informato e invitato a fruire delle ferie in tempo utile.

  • art. 1, l. n. 937/1977

    "Ai dipendenti civili e militari ... sono attribuite ... sei giornate complessive di riposo"

    Le quattro giornate di riposo per festività soppresse devono essere fruite nel corso dell'anno solare; la disciplina prevede una compensazione forfettaria in presenza di motivate esigenze organizzative.

  • art. 2, l. n. 937/1977

    "Le giornate ... dovranno darne motivata comunicazione ... per la liquidazione del relativo compenso forfettario"

    La mancata fruizione per esigenze di servizio dà luogo a compenso forfettario; il sistema conferma che tali giornate possono essere retribuite se non godute per ragioni organizzative.

  • art. 18, comma 6, CCNL EPNE 6.7.1995

    "A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937"

    Le giornate per festività soppresse seguono la disciplina legale e sono sostanzialmente assimilabili alle ferie quanto al regime della loro monetizzazione alla cessazione del rapporto.

  • art. 18, commi 12, 13 e 16, CCNL EPNE 6.7.1995

    "in caso di indifferibili esigenze di servizio ..."; "In caso di motivate esigenze di carattere personale ..."; "all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ... si procede al pagamento sostitutivo"

    La disciplina contrattuale conferma la fruizione differita delle ferie residue e, alla cessazione del rapporto, il pagamento sostitutivo quando le ferie non siano state godute per esigenze di servizio.

  • art. 46, comma 2, CCNL 16.2.1999

    "In caso di impedimento, derivante da malattia del lavoratore ... la fruizione relativa può avvenire anche oltre il predetto termine"

    La contrattazione collettiva riconosce la necessità di evitare la perdita del diritto per cause non imputabili al lavoratore, compresa la malattia.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Il diritto alle ferie è diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    La disciplina interna deve essere interpretata in modo conforme agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e dalle fonti internazionali rilevanti.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Conferma il diritto di ogni lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite.

  • direttiva 2003/88/CE

    Il diritto alle ferie annuali retribuite e alla relativa indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto non può essere svuotato da regole nazionali che ne impediscano l'effettività.

  • Convenzione OIL n. 132/1970

    È richiamata come fonte che tutela il diritto alle ferie annuali pagate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego privatizzato non si applica in modo automatico e assoluto, ma va interpretato in conformità al diritto dell'Unione: l'indennità sostitutiva spetta quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per causa non imputabile.
  • Per far perdere il diritto alle ferie e alla corrispondente indennità, non basta la cessazione del rapporto per pensionamento o raggiunti limiti di età: il datore di lavoro deve provare di avere messo il lavoratore in condizione di fruirne, mediante adeguata informazione e, se necessario, formale invito, avvisandolo tempestivamente della perdita del diritto in caso di mancato godimento.
  • La prova della colpevole mancata fruizione delle ferie grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare l'adempimento dell'obbligo di consentire il godimento del riposo annuale.
  • Le giornate di riposo per festività soppresse, sebbene disciplinate da una fonte diversa dalle ferie, possono essere trattate in modo analogo alle ferie quanto al diritto alla compensazione economica alla cessazione del rapporto, quando non siano state fruite per ragioni non imputabili al lavoratore.
  • La disciplina restrittiva sulla monetizzazione mira a evitare abusi e a favorire la fruizione effettiva del riposo, ma non può tradursi nella perdita del diritto per il lavoratore incolpevole.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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