Cassazione Civile, Ordinanza n. 34687/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche stipulato per lavori di irrigazione. L'impresa appaltatrice aveva agito per ottenere gli interessi maturati per il ritardo nei pagamenti degli acconti, della rata di saldo e degli acconti per revisione prezzi, oltre agli oneri sostenuti dopo il collaudo. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla clausola del capitolato speciale un significato diverso da quello voluto dalle parti; 2) omesso esame di fatti decisivi, vizio di motivazione e violazione della disciplina sugli interessi per ritardato pagamento negli appalti pubblici, lamentando anche l'erronea esclusione della nullità della clausola e il mancato riconoscimento degli interessi per tardiva emissione dei certificati di pagamento; 3) violazione delle norme sul capitolato generale e dei principi di buona fede e correttezza, assumendo che la Corte non avrebbe considerato la messa in mora dell'amministrazione e la data di effettiva presa in consegna dell'opera, ai fini delle spese di custodia successive al collaudo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo sia l'ultrapetizione sia la violazione dei canoni ermeneutici, poiché la censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei criteri legali di interpretazione, specificamente e autosufficientemente dedotti. Ha poi ritenuto corretta la conclusione della Corte di appello secondo cui la clausola che subordina il pagamento della sorte capitale alla disponibilità del finanziamento non è nulla ex art. 4 l. n. 741/1981, ma fissa il termine di esigibilità dell'obbligazione; ne consegue che gli interessi moratori spettano solo se, ricevuto il finanziamento, la stazione appaltante ritardi il pagamento. È stata inoltre esclusa ogni rilevanza decisiva del dedotto ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento, poiché la clausola interpretata copriva tutti i pagamenti dovuti all'appaltatore. Il terzo motivo è stato respinto perché, dopo l'approvazione del collaudo, l'appaltatore non resta gravato dall'obbligo di custodia e manutenzione delle opere ultimate, mancando una base normativa per porre tali oneri a suo carico oltre quel momento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda o su questioni estranee al giudizio; non sussiste se il giudice si limita a qualificare giuridicamente il rapporto o la clausola contrattuale.
art. 113 c.p.c.
Opera il principio iura novit curia, che consente al giudice di attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica, nei limiti del divieto di ultra o extra petizione.
artt. 1362 e ss. c.c.
L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente carente; il testo letterale va letto nel complesso dell'atto e del comportamento delle parti.
art. 1362, comma 2, c.c.
Il comportamento complessivo delle parti è parametro necessario dell'interpretazione, non canone meramente sussidiario.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate l'una per mezzo delle altre e nel contesto complessivo del contratto.
art. 1370 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che non è stato dimostrato il suo concreto campo di applicazione nella fattispecie.
art. 4 l. n. 741/1981
Vieta patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, ma non impedisce clausole che fissano il termine di esigibilità della sorte capitale in relazione alla disponibilità del finanziamento.
artt. 33, 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962
Regolano i pagamenti in acconto e a saldo negli appalti pubblici e la decorrenza degli interessi in caso di ritardo; la disciplina opera quando il credito sia già esigibile e il pagamento sia tardivo.
art. 16 d.P.R. n. 1063/1962
L'obbligo dell'appaltatore di custodia e manutenzione delle opere ultimate cessa con l'approvazione del collaudo, non potendo protrarsi per inerzia della stazione appaltante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo; non può essere invocato per contestare la valutazione o interpretazione delle clausole contrattuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se vengono specificamente indicati il canone ermeneutico violato o il fatto storico decisivo non esaminato; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa della clausola.
- Non integra ultrapetizione la qualificazione giuridica della clausola o del rapporto data dal giudice, quando essa resti entro i fatti e le domande dedotte; il divieto dell'art. 112 c.p.c. opera solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su questioni estranee al thema decidendum.
- Negli appalti pubblici, la clausola che subordina il pagamento della sorte capitale alla disponibilità dei finanziamenti non è nulla ex art. 4 l. n. 741/1981 se ha la funzione di fissare il termine di esigibilità dell'obbligazione; gli interessi moratori maturano solo se, una volta acquisita la provvista, la stazione appaltante ritardi comunque il pagamento.
- L'omessa o tardiva emissione dei certificati di pagamento rileva ai fini degli interessi solo se il credito è già esigibile secondo la disciplina contrattuale e normativa applicabile; se la clausola differisce l'esigibilità del capitale, non vi è mora prima di quel momento.
- Nei lavori pubblici, l'obbligo dell'appaltatore di custodia e manutenzione delle opere ultimante cessa con l'approvazione del collaudo, salvo diversa base normativa espressa.
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