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Sentenza

Sentenza n. 4965/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Plenum CSM del 21 maggio 2025, nella parte in cui descrive e chiarisce il nuovo assetto dell’impegno orario dei magistrati onorari stabilizzati, distinguendo tra il regime esclusivo e non esclusivo, con effetti interpretativi suscettibili di impatto diretto sull’organizzazione degli uffici e sull’applicazione del trattamento economico); - della Nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. 9535 del 23 maggio 2025, redatta dall’Ufficio Studi e Documentazione con cui è stata diramata la predetta Delibera; - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2025, n. 26/VA/2025, recante “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51”, nella parte in cui conferma e integra i criteri selettivi e organizzativi adottati con la precedente delibera del Plenum; - della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale – n. 71 del 11 giugno 2025, nella parte in cui, in attuazione della legge n. 51/2025, ridefinisce il trattamento economico dei magistrati onorari, introducendo una distinzione retributiva tra magistrati in regime esclusivo e non esclusivo; - nonché di tutti gli atti posti in essere in attuazione della Legge 15 aprile 2025, n. 51, presupposti, conseguenziali o comunque connessi e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a non vedersi applicata la legge n. 51 del 15 aprile 2025 e quindi di godere di un trattamento economico e di status migliorativo e comunque diverso da quello previsto dalla legge suddetta ovvero di continuare a fruire del trattamento giuridico ed economico pregresso e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei trattamenti differenziali conseguenti, il tutto previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 51 del 15 aprile 2025 e/o disapplicazione della stessa rispetto alla normativa eurounitaria ovvero con rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea.

Giustizia amministrativa202509150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere e atti del CSM e del MEF attuativi della legge n. 51/2025 sul regime lavorativo, economico, previdenziale e organizzativo dei magistrati onorari stabilizzati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, magistrati onorari confermati e stabilizzati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, operanti in regime non esclusivo, hanno impugnato le delibere del CSM, la relativa nota di diramazione e la circolare del MEF adottate in attuazione della legge n. 51/2025. Hanno chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a conservare il precedente trattamento giuridico ed economico e la condanna al pagamento delle differenze, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge o disapplicazione della stessa per contrasto con il diritto dell’Unione. I motivi dedotti riguardavano: violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento e ragionevolezza; disparità di trattamento tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti, con riferimento alla retribuzione, all’orario di lavoro e all’iscrizione alla Gestione separata INPS; violazione dell’art. 36 Cost. e della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; violazione dell’art. 97 Cost. per l’incidenza della nuova disciplina sull’organizzazione e sul buon andamento della giustizia; necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità relative alle disposizioni introdotte dalla legge n. 51/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, lo ha respinto nel merito. Quanto all’inammissibilità, ha rilevato che la delibera del CSM contiene mere indicazioni rivolte ai dirigenti degli uffici giudiziari e non incide direttamente sulle situazioni giuridiche dei ricorrenti. In base alla disciplina legislativa, sono infatti i dirigenti degli uffici a definire concretamente il programma lavorativo dei magistrati onorari, tenendo conto delle caratteristiche del singolo ufficio e delle funzioni svolte. Gli eventuali effetti lesivi deriverebbero quindi dai successivi provvedimenti organizzativi dei dirigenti, non direttamente dagli atti consiliari impugnati. Nel merito, il TAR ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la disciplina previgente già qualificava l’incarico come temporaneo, compatibile con attività lavorative o professionali e non riconducibile a un rapporto di pubblico impiego, prevedendo un limite complessivo di impegno e una disciplina economica e previdenziale propria. La novella non avrebbe inciso sulle garanzie essenziali del lavoro giudiziario, né sarebbe possibile assimilare integralmente magistratura onoraria e magistratura togata, considerata la diversa modalità di reclutamento e la funzione del pubblico concorso quale garanzia di idoneità, imparzialità e indipendenza. Il giudice ha escluso anche la violazione del diritto dell’Unione, rilevando che il rinvio pregiudiziale già disposto dalla Corte d’appello dell’Aquila riguardava questioni differenti e che i ricorrenti non avevano dimostrato che la differenza retributiva indicata integrasse una violazione grave e manifesta del diritto unionale. La carenza di interesse ha inoltre precluso la rimessione alla Corte costituzionale; in ogni caso, il TAR ha escluso la fondatezza delle censure costituzionali. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108 Cost.

    Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

    La riserva di legge non impone una disciplina legislativa analitica e dettagliata; il legislatore può stabilire criteri generali sufficientemente precisi, lasciando al CSM margini di valutazione discrezionale nel rispetto di tali criteri.

  • art. 29 d.lgs. 116/2017

    Prevede la procedura di stabilizzazione dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento, subordinata alle condizioni stabilite dalla legge e alla rinuncia alle pretese relative al precedente rapporto.

  • art. 29-bis d.lgs. 116/2017

    Attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, in conformità alle indicazioni del CSM e nel rispetto dei limiti orari legislativi.

  • art. 31-bis d.lgs. 116/2017

    Disciplina il compenso annuo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva.

  • art. 31-ter d.lgs. 116/2017

    Disciplina il compenso, il regime previdenziale e gli altri profili economici dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.

  • art. 30-quinquies d.lgs. 116/2017

    Prevede le valutazioni periodiche di idoneità professionale dei magistrati onorari confermati.

  • art. 30-sexies d.lgs. 116/2017

    Disciplina profili del regime disciplinare applicabile ai magistrati onorari confermati.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017

    L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

    La disciplina dell’incarico onorario mantiene natura distinta dal pubblico impiego e mira a garantirne la compatibilità con altre attività lavorative o professionali.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al buon andamento della giustizia, ma il TAR non ravvisa una violazione derivante dalla disciplina contestata.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all’adeguatezza della retribuzione; il TAR esclude che sia stata dimostrata una violazione grave e manifesta.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È richiamato quale parametro interposto rispetto ai principi e alle disposizioni del diritto dell’Unione; il TAR esclude il contrasto prospettato.

  • art. 28 l. 87/1953

    Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

    Il sindacato costituzionale non può trasformarsi in una valutazione politica o in un controllo sull’opportunità delle scelte discrezionali del legislatore.

  • art. 267 TFUE

    Il TAR esclude la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo non pertinente rispetto alla controversia il precedente rinvio richiamato e non dimostrata una violazione manifesta del diritto dell’Unione.

  • clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili non impone, secondo la decisione, la piena assimilazione tra magistratura onoraria e magistratura togata né dimostra, nel caso concreto, l’illegittimità della differenziazione tra regimi esclusivo e non esclusivo.

  • art. 24 del Regolamento interno del CSM

    Consente al CSM di adottare risoluzioni sull’esercizio delle proprie attribuzioni, vincolanti per le articolazioni consiliari sino a modifica, ma non attribuisce alle mere indicazioni consiliari un’immediata lesività nei confronti dei magistrati.

  • art. 25 del Regolamento interno del CSM

    Prevede che circolari e direttive del CSM possano dare esecuzione o interpretazione alla legge e ai regolamenti e fornire criteri di orientamento sull’esercizio delle attribuzioni e della discrezionalità consiliare.

Massime di principio

  • Un atto del CSM che si limiti a fornire indicazioni ai dirigenti degli uffici giudiziari per l’organizzazione del lavoro dei magistrati onorari non è direttamente lesivo, quando la concreta definizione del programma lavorativo spetti ai dirigenti degli uffici; l’impugnazione dell’atto consiliare è quindi inammissibile per carenza di interesse, salvo che esso produca effetti immediati e diretti sulla posizione del destinatario.
  • La riserva di legge prevista dall’art. 108 Cost. è rispettata quando la legge stabilisce criteri generali sufficientemente precisi per la disciplina dell’ordinamento giudiziario, anche se lascia al CSM margini di valutazione discrezionale e di specificazione organizzativa.
  • La magistratura onoraria non è integralmente assimilabile alla magistratura togata, poiché il diverso sistema di reclutamento e la natura dell’incarico possono giustificare una disciplina differenziata, anche alla luce della funzione del pubblico concorso quale garanzia di idoneità, imparzialità e indipendenza della magistratura.
  • La prospettata disparità retributiva tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti non è sufficiente, di per sé, a dimostrare una violazione del diritto dell’Unione o dell’art. 36 Cost., occorrendo allegare e dimostrare una differenziazione priva di giustificazione e una lesione grave e manifesta dei parametri invocati.
  • La carenza di interesse all’impugnazione dell’atto amministrativo costituisce un limite preclusivo alla rimessione di questioni di legittimità costituzionale, poiché impedisce di ritenere rilevante la questione nel giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionale

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