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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18178/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza del 04/01/2024 che, in sede di riesame a seguito di annullamento della Cassazione, aveva parzialmente annullato il decreto del GIP del 23/12/2022 disponendo il dissequestro di somme ritenute provenienti da conti esteri e di beni di lusso e confermando il sequestro di somme ritenute provento del reato di ricettazione. Il ricorrente contestava la valutazione del "fumus" e del "periculum" relativi alla ricettazione (art. 648 c.p.), la quantificazione della somma sottoposta a vincolo cautelare e la mancata considerazione di documentazione fiscale a discarico che, a suo dire, avrebbe escluso la consapevolezza della provenienza illecita del denaro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente effettuato una valutazione sommaria del fumus del reato, includendo l'elemento soggettivo quando emergente "ictu oculi", e che le circostanze (redditi modesti del nucleo familiare, elevato tenore di vita del ricorrente, reimpieghi immediati delle somme, provenienza da conti riconducibili al sodalizio del fratello) fossero sufficienti a sostenere il fumus della ricettazione e il periculum. Sul punto relativo all'ammontare del sequestro, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura del ricorrente perché non specificamente sollevata in sede di riesame e comunque infondata; il Tribunale aveva correttamente limitato il sequestro alla somma inizialmente indicata nel decreto del GIP per evitare la reformatio in peius. La documentazione fiscale prodotta non è stata ritenuta idonea a dimostrare, con immediata rilevanza, l'assenza dell'elemento soggettivo. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle misure cautelari reali e alla necessità di valutare i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora nella decisione sul sequestro.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata (ricettazione); la Corte ne valuta l'elemento soggettivo alla luce delle risultanze probatorie, ammettendo che il giudice del riesame possa rilevare il difetto dell'elemento soggettivo quando emerga "ictu oculi".

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato nella sintesi dei motivi del ricorso; la norma attinente alla esposizione dei motivi e alla forma del ricorso (disciplinando la loro presentazione in Cassazione).

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla L. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale che regola la trattazione scritta del procedimento e la possibilità di decidere sulla base di conclusioni depositate per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per la condanna alle spese del procedimento di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di riesame sul sequestro preventivo il giudice può valutare sommariamente anche l'elemento soggettivo del reato quando questo emerga con immediatezza (ictu oculi); non è necessario attendere l'accertamento di merito.
  • Circostanze indiziarie quali discrepanza tra redditi dichiarati e tenore di vita, reimpieghi immediati di somme ritenute illecite e trasferimenti da conti riconducibili a soggetti indiziati di attività illecite possono legittimamente concorrere a fondare il fumus della ricettazione.
  • La mera produzione di documentazione a discarico non è sufficiente: per essere valutata in sede di riesame deve emergere con immediatezza e chiarezza la sua idoneità a escludere l'elemento soggettivo del reato.
  • Le censure sull'ammontare del sequestro devono essere specificamente sollevate e motivate in sede di riesame; questioni non dedotte specificamente possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
  • Se il reato di riciclaggio viene escluso ma permangono indizi di ricettazione, il sequestro può essere mantenuto sulle somme complessivamente ricevute e rimaste nei conti, ferma la necessità di evitare un peggioramento della posizione cautelare rispetto al decreto originario (divieto di reformatio in peius).
  • Il periculum in mora può essere fondato anche sulla natura fungibile del denaro se sussistono elementi concreti che ne rendono probabile la dispersione o il reinvestimento immediato.

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