Cassazione Penale, Sentenza n. 07699/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vizi di motivazione: Grigore ha dedotto (1) omissione di pronunciamento sull'istanza di riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità ex art. 648, comma 2, c.p. (capo 8) e (2) carenza motivazionale nella determinazione della pena complessiva per reato continuato, non avendo la Corte indicato e motivato gli incrementi riferiti ai singoli reati satellite (art. 63 e art. 81 c.p.). Marin ha censurato la riforma dell'assoluzione di primo grado per i capi 15) e 16), sostenendo che la Corte d'appello ha motivato in modo insufficiente e contraddittorio il nesso di corresponsabilità fondandosi solo sul rinvenimento di refurtiva nell'abitazione ove il Marin abitava, senza confrontarsi con le risultanze del primo grado (verbale di perquisizione) e senza la motivazione rafforzata richiesta per la riforma di un'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati in parte. Per Grigore ha annullato la pronuncia di appello nella parte in cui non ha esaminato l'istanza di attenuante di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, c.p., e nella parte in cui non ha adeguatamente motivato gli aumenti applicati per la continuazione (mancata indicazione distinta degli incrementi per i reati satellite), disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame senza vincolo. Per Marin ha accolto il ricorso con riferimento alla riforma dell'assoluzione sui capi 15) e 16), ritenendo la motivazione d'appello insufficiente e carente rispetto all'onere di confutazione rafforzata dell'assoluzione di primo grado; ha disposto il rinvio per la rinnovata valutazione della responsabilità di Marin su quei capi. In sintesi la sentenza d'appello è stata annullata in parte e i giudici di rinvio dovranno integrare la motivazione e rideterminare, se del caso, la qualificazione e la quantificazione delle pene.
Norme richiamate
art. 648, comma 2, cod. pen.
Rilevanza dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto per il reato di ricettazione; la Corte ha omesso di valutare espressamente la richiesta, integrando vizio di motivazione.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Riferimento alla recidiva reiterata e alla sua corretta applicazione nel calcolo della pena; censurata un'applicazione errata o non sufficientemente motivata in primo grado e non dettagliata in appello.
art. 81, cod. pen.
Principi sul limite degli aumenti per il reato continuato: il giudice deve indicare e motivare distintamente gli aumenti riferiti ai singoli reati satellite per consentire il controllo di proporzionalità.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (richiamata)
Obbligo del giudice di decidere su tutti i motivi di appello; omissione nell'affrontare un motivo devoluto integra vizio di motivazione.
art. 598, cod. proc. pen. (richiamo)
Richiamo che rende applicabili al giudizio d'appello le regole del giudizio di primo grado dove non derogate; utilizzato per affermare l'obbligo di decidere su tutti i motivi.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il sindacato in sede di legittimità per vizio di motivazione derivante dall'omesso esame di un motivo di impugnazione.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio: richiede motivazione rafforzata quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado.
art. 11, cod. proc. pen.
Individuazione della competenza del giudice cui rinviare il procedimento (Corte d'appello di Perugia per il distretto di L'Aquila).
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve decidere espressamente su tutte le questioni dedotte in appello: l'omissione configura vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Quando in appello si chiede il riconoscimento di un'attenuante (anche in via subordinata), la Corte è tenuta a valutare e motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto, dato l'impatto sul trattamento sanzionatorio.
- Nel caso di reato continuato il giudice deve indicare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite; una motivazione generica impedisce il controllo sul rispetto dei limiti di legge e sulla proporzionalità.
- La riforma di una sentenza assolutoria richiede una motivazione rafforzata: la Corte d'appello deve confutare specificamente le ragioni che avevano condotto all'assoluzione in primo grado e spiegare perché le risultanze debbano essere rivalutate.
- Il rinvenimento di cose provento di reato nell'abitazione di un imputato non costituisce di per sé prova sufficiente della sua corresponsabilità: occorre dimostrare il collegamento causale e l'effettiva disponibilità/consapevolezza, soprattutto se è plausibile che i beni siano riconducibili a un terzo convivente.
- Il travisamento o l'omissione di dati oggettivi (es. luogo preciso del rinvenimento) nella motivazione possono determinare l'annullamento della sentenza d'appello per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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