Sentenza n. 538/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 3490/2025, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dal dott. Luca Fiorillo per l’annullamento degli atti della procedura selettiva che ha visto vincitore il dott. Roberto Lo Giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3490/2025, che aveva annullato gli atti della procedura selettiva per un contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure track, dichiarato nullo il contratto stipulato con il vincitore e disposto la riedizione della procedura dal segmento viziato
Esito
Favorevole al resistente (candidato secondo classificato)
Prevale il privato
La controversia
La controversia concerneva una procedura selettiva comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato in tenure track per ricercatore a tempo determinato presso un dipartimento universitario. Il candidato risultato vincitore aveva riportato 81,15 punti, mentre il ricorrente in primo grado si era classificato secondo con 74,5 punti. Il TAR aveva ritenuto applicabile la causa di incompatibilità prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240/2010, poiché il padre del vincitore, pur avendo formalmente cessato l’afferenza al dipartimento chiamante mediante decreto rettorale, aveva continuato a svolgere presso il medesimo dipartimento numerosi incarichi di insegnamento, coordinamento, tutorato e direzione di master. L’appellante ha dedotto tre motivi, strettamente connessi: violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010; violazione del principio di tassatività e stretta interpretazione delle cause di incompatibilità; erronea interpretazione della nozione di appartenenza al dipartimento; travisamento dei fatti e non corretta applicazione del precedente del Consiglio di Stato n. 7714/2024; erronea valutazione degli incarichi attribuiti al padre, ritenuti attività temporanee o svolte in qualità di docente esterno, non idonee a determinare un’appartenenza alla struttura; violazione del regolamento di Ateneo sui ricercatori a tempo determinato, che avrebbe assicurato l’assenza di interferenze nella selezione mediante la disciplina della programmazione, della composizione e del sorteggio della commissione. L’appellante ha inoltre sostenuto che il padre non fosse formalmente incardinato nel dipartimento chiamante e non avesse partecipato alle decisioni della procedura, sicché sarebbe mancata una concreta possibilità di condizionamento.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240/2010, applicabile anche alle procedure concorsuali per ricercatori a tempo determinato ai sensi della successiva lettera c), persegua una finalità di garanzia assoluta dell’imparzialità e di contrasto al familismo universitario. La nozione di appartenenza al dipartimento non può essere interpretata in modo esclusivamente formalistico sulla base della sola afferenza risultante dal decreto rettorale, ma deve essere ricostruita alla luce della ratio della norma e delle concrete relazioni funzionali con la struttura chiamante. Nel caso concreto, la disafferenza del padre era intervenuta meno di dieci mesi prima del bando, mentre egli aveva continuato a ricevere e svolgere presso il dipartimento numerosi incarichi di insegnamento e ulteriori incarichi di rilievo, tra cui tutorato in un dottorato, direzione di un master e coordinamento di un corso di laurea. La successione temporale degli eventi e la pluralità degli incarichi sono state ritenute idonee a dimostrare una persistente appartenenza sostanziale alla struttura. Il CGARS ha escluso che fosse necessario provare un’effettiva partecipazione del parente alle decisioni della procedura o un concreto condizionamento della commissione: è sufficiente l’astratta possibilità di condizionamento, presunta direttamente dalla legge, anche in presenza di occasioni di collaborazione ravvicinata tra il parente e i componenti della struttura o della commissione. Il regolamento di Ateneo, volto a disciplinare la composizione della commissione e le garanzie procedurali, non elimina la causa legale di incompatibilità. Il Collegio ha quindi confermato l’annullamento degli atti della selezione e gli ulteriori effetti stabiliti dal TAR. L’appellante è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori, in favore del candidato secondo classificato; le spese sono state compensate nei rapporti con l’Università e l’altra controinteressata.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. b), l. 240/2010
In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
La disposizione introduce una preclusione assoluta finalizzata a garantire l’imparzialità delle procedure e deve essere interpretata secondo la sua ratio antinepotistica, senza limitarsi alla sola appartenenza formale risultante dall’afferenza amministrativa.
art. 18, comma 1, lett. c), l. 240/2010
Estende l’applicazione delle incompatibilità previste per le procedure di chiamata anche agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatori a tempo determinato e ai contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo.
art. 24, comma 3, l. 240/2010
La disciplina delle incompatibilità dell’art. 18 si applica anche alle procedure selettive comparative per contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità dell’amministrazione orienta l’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e giustifica una lettura sostanziale della nozione di appartenenza alla struttura chiamante.
art. 51 c.p.c.
Il dovere di astensione costituisce, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, uno strumento di garanzia dell’imparzialità, ma la legge n. 240/2010 ha rafforzato tale garanzia mediante una preclusione assoluta alla partecipazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza cautelare per disporre la trattazione accelerata della causa, senza incidere sulla decisione definitiva.
Massime di principio
- La causa di incompatibilità prevista dall’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 240/2010 si applica a tutte le procedure concorsuali o comparative per l’accesso al personale accademico cui la disciplina è estesa, comprese quelle per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della medesima legge.
- La nozione di appartenenza del parente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata non è necessariamente limitata all’afferenza formale risultante da un decreto rettorale, ma può ricomprendere un’appartenenza sostanziale o di fatto desunta dalla pluralità, rilevanza e prossimità temporale degli incarichi svolti presso la struttura.
- La ratio antinepotistica dell’art. 18 della legge n. 240/2010 impone di considerare l’astratta possibilità di condizionamento della procedura, senza che sia necessario provare un’effettiva partecipazione del parente alle decisioni, un concreto intervento nella selezione o un effettivo condizionamento della commissione.
- Il principio di tassatività e stretta interpretazione delle cause di incompatibilità non impedisce un’interpretazione della fattispecie coerente con lo scopo perseguito dal legislatore, purché la qualificazione dell’appartenenza sostanziale sia fondata su elementi concreti e sulla ratio normativa.
- La cessazione formale dell’afferenza al dipartimento, intervenuta in prossimità della pubblicazione del bando, non esclude l’incompatibilità quando il parente continui a svolgere presso la struttura incarichi molteplici e qualificati, tali da evidenziare la persistente relazione funzionale con essa.
- Le garanzie procedurali previste dal regolamento di Ateneo sulla composizione e selezione della commissione non escludono né sostituiscono la causa legale di incompatibilità, che opera autonomamente per assicurare l’imparzialità della procedura.
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