Cassazione Civile, Ordinanza n. 19544/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di azienda sanitaria, inquadrato come collaboratore amministrativo, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento di aver svolto, nel periodo 1.11.2005-30.4.2010, mansioni superiori corrispondenti alla prima qualifica dirigenziale, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive; ha inoltre chiesto il riconoscimento dell'indennità di rischio per il maneggio di denaro, che in precedenza gli era stata corrisposta e che gli era poi stata negata fino al pensionamento. Il tribunale ha respinto la domanda, la corte d'appello l'ha accolta solo in parte riconoscendo la sola indennità di rischio. In cassazione il lavoratore ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la corte territoriale interpretato erroneamente il rapporto di lavoro e negato che l'attribuzione delle funzioni tipiche dell'economo implicasse mansioni dirigenziali, valorizzando la disciplina regolamentare interna e il fatto che tali funzioni erano prima svolte da un dipendente di livello superiore. L'azienda sanitaria, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell'art. 45 CCNL Sanità, sostenendo che la norma richiamata non disciplinasse l'indennità per maneggio danaro.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché la corte d'appello aveva correttamente accertato in fatto le mansioni svolte e le aveva confrontate con le declaratorie del CCNL, concludendo che esse rientravano nel profilo di collaboratore amministrativo; le circostanze addotte dal ricorrente non imponevano una diversa interpretazione del contratto né trasformavano in mansioni superiori attività coerenti con l'inquadramento pattuito. Ha ritenuto infondato anche il ricorso incidentale perché l'art. 45 del CCNL Comparto Sanità 1994-1997, pur rubricato sull'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, contempla espressamente la possibilità di incrementare le indennità aziendali in ragione dell'affidamento di particolari responsabilità, come il maneggio valori; pertanto la decisione di merito che aveva riconosciuto l'indennità era corretta. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
È richiamato come canone legale di interpretazione contrattuale, ma la Corte esclude che sia stato violato, perché la qualificazione della prestazione va desunta dalle mansioni effettivamente svolte e dal loro confronto con la contrattazione collettiva.
art. 1363 c.c.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione dei criteri interpretativi sistematici del contratto.
art. 1366 c.c.
Il criterio di interpretazione secondo buona fede non impone di disattendere la qualifica pattuita e le mansioni effettive per attribuire al lavoratore mansioni superiori mai svolte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge richiamato da entrambe le parti.
art. 45 CCNL Comparto Sanità 1994-1997
"Le indennità del comma 1… sono incrementabili in sede aziendale … sulla base di una o più delle seguenti condizioni o criteri … : … all'affidamento di particolari responsabilità, quali ad esempio, il maneggio valori"
La disposizione, pur rubricata in termini generali, include la base contrattuale per riconoscere o incrementare un'indennità per il maneggio valori/maneggio denaro.
art. 9 del Regolamento aziendale di contabilità
È richiamato come norma interna che rinvia all'art. 45 del CCNL per la disciplina dell'indennità correlata al maneggio valori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti soccombenti.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati solo per lo svolgimento della camera di consiglio e della trattazione camerale.
Massime di principio
- Lo svolgimento di attività compatibili con il profilo contrattuale assegnato non integra, di per sé, mansioni superiori solo perché tali attività, in via organizzativa interna, avrebbero dovuto essere affidate a personale con inquadramento più elevato.
- L'interpretazione del contratto di lavoro deve coordinarsi con le declaratorie collettive e con l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente espletate; il giudice di legittimità non può sostituire una diversa lettura dei fatti quando la valutazione di merito sia coerente e non illogica.
- Il criterio di buona fede nell'interpretazione contrattuale non consente di attribuire al lavoratore un inquadramento o un trattamento economico per mansioni superiori che non risultino concretamente svolte.
- Se la contrattazione collettiva prevede la valorizzazione di particolari responsabilità, anche il maneggio valori può costituire base per l'attribuzione o l'incremento di specifiche indennità aziendali, purché il richiamo normativo sia effettivamente contenuto nel testo applicabile.
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