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Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/08/2024.

Giustizia amministrativa202501835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, limitatamente alla posizione che la riguarda, della sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, relativa a più docenti. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta, fin d'ora, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, disponendo che provveda entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori. La limitazione delle spese è stata motivata dal valore contenuto della controversia, dalla limitata attività difensiva e dal fatto che l'ottemperanza era stata proposta solo per una delle quattro posizioni contemplate dalla sentenza del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della sentenza e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione e l'amministrazione permane inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione e all'organo amministrativo competente di eseguire le statuizioni della sentenza entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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