Sentenza del 08/07/2015 n. 6827 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - Garanzia endoprocedimentale del contraddittorio - Rispetto del termine di 60 giorni ex art.12 comma 7 L. n.212/2000 in ipotesi di verifica a "tavolino".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie di contraddittorio endoprocedimentale previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. In particolare, ha sostenuto che l'Ufficio avrebbe dovuto redigere e consegnare il verbale di chiusura delle operazioni, consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste e attendere il termine di 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, anche se la verifica era stata svolta cosiddetta "a tavolino", cioè presso gli uffici dell'Amministrazione sulla base di dati acquisiti da altre amministrazioni, da terzi o mediante questionari rivolti al contribuente.
La decisione
La garanzia del termine dilatorio di 60 giorni e del previo contraddittorio è stata ritenuta applicabile anche alle verifiche "a tavolino", mediante interpretazione analogica dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Amministrazione deve quindi attivare il contraddittorio prima dell'adozione di un provvedimento lesivo, salvo che ricorra una particolare e motivata urgenza. L'emissione dell'accertamento in violazione di tale modello procedimentale comporta l'invalidità dell'atto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che l'Ufficio ha il dovere di valutare, entro il termine di 60 giorni dal rilascio di copia del verbale; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La disposizione, originariamente riferita alle verifiche svolte presso la sede del contribuente, deve essere applicata analogicamente anche alle verifiche "a tavolino", in quanto tutela il principio generale del contraddittorio anticipato.
Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale di derivazione comunitaria
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'adozione di un provvedimento lesivo dei suoi diritti o interessi, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente motivate.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo non riguarda soltanto le verifiche fiscali svolte fisicamente presso il contribuente, ma può estendersi anche agli accertamenti effettuati presso gli uffici dell'Amministrazione.
- Prima di emettere un atto impositivo lesivo, l'Amministrazione deve normalmente informare il contribuente, consentirgli di presentare osservazioni e attendere il termine previsto dalla legge.
- L'eventuale deroga al termine dilatorio è ammessa solo in presenza di una particolare urgenza, che deve essere concreta e specificamente motivata nell'atto.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'accertamento, soprattutto quando l'Amministrazione ometta integralmente la fase partecipativa prevista dalla legge.
- Il contribuente che riceve un accertamento emesso senza il necessario contraddittorio può contestare l'atto deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, verificando però la disciplina applicabile al periodo e al tipo di procedimento.
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